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Ordinanza 50/1964 ECLI:IT:COST:1964:50 Generato dall'IA

Ordinanza 50/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 50/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emesse il 9 aprile 1963 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili

Regesto Legislator

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Ordinanza 50/1964 · Corte costituzionale: emesse il 9 aprile 1963 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione invalidità retroattività della rendita d'invalidità prestazione non contributiva accredito di vecchiaia disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato esenzione dal pagamento dei contributi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promossi con nove ordinanze

emesse il 9 aprile 1963 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili

vertenti tra Dini Vando, Zurli Vittorio, Scovenna Emilio, Rollero

Arturo, Perego Ettore, Allavena Oreste, Faveto Angelo, Acerbo Giovanni

e Bianchi Angelo contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

iscritte ai nn. da 132 a 140 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 187 del 13 luglio 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dini Vando ed altri;

udita nell'udienza pubblica del 18 marzo 1964 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi gli avvocati Giambattista Lazagna e Manlio Donati, per Dini

Vando ed altri;

Ritenuto che Dini Vando, Zurli Vittorio, Scovenna Emilio, Rollero

Arturo, Allavena Oreste e Bianchi Angelo, impiegati delle Ferrovie

dello Stato, Acerbo Giovanni, Faveto Angelo e Perego Ettore, impiegati

del Consorzio autonomo del porto di Genova, chiedevano all'Istituto

nazionale della previdenza sociale che i contributi obbligatori per

l'assicurazione di invalidità e vecchiaia versati durante il servizio

non di ruolo, da essi riscattato per intero ai fini del trattamento di

quiescenza a carico delle rispettive amministrazioni, fossero

trasferiti nell'assicurazione facoltativa ai sensi dell'art. 25, comma

secondo, del Regolamento approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422;

che l'Istituto respingeva tali richieste in quanto che i suddetti

contributi, divenuti indebiti per effetto del riscatto del servizio non

di ruolo, non potevano essere considerati come versamenti facoltativi

ma dovevano essere restituiti a coloro che li avevano corrisposti;

che in seguito a ciò gli interessati convenivano in separati

giudizi l'Istituto davanti al Tribunale di Genova per sentirlo

condannare alla corresponsione della pensione facoltativa;

che nel corso di tali giudizi l'I.N.P.S. sosteneva, fra l'altro,

che la disposizione contenuta nell'art. 25, secondo comma, del citato

Regolamento sarebbe stata implicitamente abrogata e sostituita

dall'art. 8, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il quale

dispone che i contributi indebitamente versati non sono computabili

agli effetti del diritto alle prestazioni previdenziali e della misura

di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la parte

trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita;

che gli attori sollevavano questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 del D.P.R. n. 818 del 1957 per eccesso dai limiti della

delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n, 218, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che il Tribunale, con le nove ordinanze indicate in epigrafe,

identiche nella motivazione e nel dispositivo, ha ritenuto rilevante la

questione di legittimità limitandosi ad osservare, sul punto della non

manifesta infondatezza, che la materia dei contributi indebiti non ha

avuto nessuna regolamentazione nella legge di delega e che ai sensi

dell'art. 37 della stessa legge era stata consentita al Governo

esclusivamente la emanazione di disposizioni di attuazione e di

coordinamento;

che nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituite le parti

private e non si è invece costituito l'I.N.P.S. né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere

definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione;

che il Tribunale ha omesso di esaminare se i giudizi promossi dai

dipendenti delle Ferrovie dello Stato e del Consorzio autonomo del

porto di Genova potessero essere definiti in base alle disposizioni

contenute nell'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 1955, n. 591, e a quelle che

regolano il riscatto del servizio non di ruolo dei dipendenti del

Consorzio;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a

quo per una nuova valutazione sul punto della rilevanza, rispetto ai

giudizi principali, della questione sottoposta alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.