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Ordinanza 49/1964 ECLI:IT:COST:1964:49 Generato dall'IA

Ordinanza 49/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 49/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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colonizzazione del Delta Padano e della Società anonima bonifica Valli

Regesto Legislator

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Ordinanza 49/1964 · Corte costituzionale: colonizzazione del Delta Padano e della Società anonima bonifica Valli

Parole chiave

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rinuncia all'espropriazione bene espropriato piano d'espropriazione revoca della rendita regime della proprietà espropriazione preventiva
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre

1952, n. 2983, promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1963 dal

Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra la Società

anonima bonifica Valli Staffano e Riva' e l'Ente per la colonizzazione

del Delta Padano, iscritta al n. 179 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 268 del 12

ottobre 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente per la

colonizzazione del Delta Padano e della Società anonima bonifica Valli

Staffano e Riva';

udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Aldo Formiggini, per la Società di bonifica, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per l'Ente di

riforma.

Ritenuto che il Tribunale di Ferrara, con ordinanza 23 aprile 1963,

ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale

del decreto di espropriazione 29 novembre 1952, n. 2983 (pubblicato nel

supplemento della Gazzetta Ufficiale, n. 8 del 12 gennaio 1953), emesso

nei confronti della Società anonima bonifica Valli Staffano e Riva',

in quanto, secondo l'assunto della Società espropriata, alla data del

15 novembre 1949 il reddito dell'intera proprietà immobiliare della

società stessa era inferiore al minimo stabilito dall'art. 4 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841;

che l'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1963, n. 268;

che in questa sede per la Società anonima bonifica Valli Staffano

e Riva' si sono costituiti gli avvocati Claudio Mursia, Aldo Formiggini

e Francesco Toscano, depositando le deduzioni in data 31 ottobre 1963 e

una memoria il 20 febbraio 1964, e concludendo perché sia dichiarata

la illegittimità costituzionale del predetto decreto di scorporo;

che in rappresentanza dell'Ente per la colonizzazione del Delta

Padano si è costituita l'Avvocatura dello Stato, depositando le

deduzioni in data 12 agosto 1963, e una memoria il 17 febbraio 1964,

con le quali si chiede che la Corte voglia ordinare la restituzione

degli atti al Tribunale di Ferrara, perché l'ordinanza di rimessione a

questa Corte manca della motivazione specifica richiesta dalla legge,

non essendosi pronunciata sui presupposti della questione di

legittimità costituzionale e sulla esistenza di una rinuncia ad agire

della Società attrice, eccepita dall'Ente convenuto;

Considerato che nella detta ordinanza non trovasi una congrua

motivazione della impossibilità di definire il giudizio

indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità

costituzionale, come richiesto dall'art. 23, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87, mentre, invece, in essa si afferma che l'indagine

sulle eccezioni di merito avrebbe portato a una vera e propria

pronuncia sulla domanda nella sua interezza;

che l'ordinanza si presenta, inoltre, insufficientemente motivata

anche perché non si trovano in essa precisati i presupposti di fatto

della questione di legittimità costituzionale, non risultando che il

Tribunale abbia portato il suo esame su gli atti e i documenti

attestanti la consistenza patrimoniale della Società bonifica Valli

Staffano e Riva' al 15 novembre 1949 ed il reddito imponibile di essa,

determinati secondo i criteri del Part. 4 della legge 21 ottobre 1950,

n. 841, né che degli atti esibiti dalle parti abbia stabilito il

valore certificativo ed abbia accertato il preciso contenuto;

che, pertanto, si rende necessario che il Tribunale proceda a una

più completa indagine sulla rilevanza della dedotta questione di

legittimità costituzionale ai fini del giudizio, ed ove, compiuto

quest'esame, riconosca tale rilevanza, precisi i predetti elementi di

fatto, come necessari presupposti per la determinazione e la soluzione

della questione stessa;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.