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Ordinanza 37/1964 ECLI:IT:COST:1964:37 Generato dall'IA

Ordinanza 37/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 37/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Commissione amministratrice dell'Azienda farmacie municipalizzate della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 37/1964 · Corte costituzionale: Commissione amministratrice dell'Azienda farmacie municipalizzate della

Parole chiave

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decisioni relative al trattamento economico indennità di gestione indennità di disoccupazione per dirigenti rimborso ospedaliero compenso del curatore fallimentare direttore di impresa

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 11 febbraio

1958, n. 44, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dal

Consiglio di Prefettura di Reggio Emilia, in sede di giurisdizione

contabile, nel procedimento a carico di Galaverni Romeo ed altri,

iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Galaverni Romeo;

udita nell'udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

udito l'avv. Roberto Ascarelli, per Galaverni Romeo.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 giugno 1963, il Consiglio di

Prefettura di Reggio Emilia, in sede di giurisdizione contabile, nel

procedimento a carico di Galaverni Romeo ed altri, componenti la

Commissione amministratrice dell'Azienda farmacie municipalizzate della

detta città, ed i componenti, inoltre, la Giunta comunale, per avere i

primi deliberato emolumenti che si affermava non spettanti al dott.

Aleotti Alberto, direttore generale dell'Azienda, e per avere, i

secondi, approvato o preso atto delle relative delibere, sollevava la

questione della legittimità costituzionale della legge 11 febbraio

1958, n. 44;

che nell'ordinanza si assumeva che questa legge violerebbe il

principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in

quanto, in privos lata, creerebbe una posizione personale e

privilegiata di carriera al nominato dott. Aleotti;

che, rinviati gli atti a questa Corte, l'ordinanza veniva, ai sensi

di legge, regolarmente notificata, comunicata e pubblicata;

che si costituiva in giudizio il solo Galaverni, col patrocinio

dell'avv. Roberto Ascarelli, il quale, con le deduzioni, con memoria e

nella discussione orale, ha sostenuto, in via principale, la

inammissibilità della questione proposta per assoluta irrilevanza di

essa ai fini della risoluzione del giudizio principale, e, nel merito,

la infondatezza;

Considerato che, sul punto pregiudiziale della rilevanza della

questione di legittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1958,

n. 44, quale presupposto necessario ed indispensabile, ai sensi

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la definizione del

giudizio contabile in corso, il Consiglio di Prefettura non ha

sufficientemente motivato. Ha bensì affermato la rilevanza della

dichiarazione di illegittimità della citata legge, ma ha trascurato di

considerare, in relazione alla natura formale del giudizio di

responsabilità di cui è investito, quale effetto possa avere una tale

eventuale dichiarazione sul giudizio stesso;

che deve pertanto ordinarsi la restituzione degli atti al Consiglio

di Prefettura;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di Prefettura di

Reggio Emilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.