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Ordinanza 27/1964 ECLI:IT:COST:1964:27 Generato dall'IA

Ordinanza 27/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 27/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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settembre 1947, n. 896, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1963

Regesto Legislator

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articolo 41 della Costituzione, art. 41 della Costituzione; Ordinanza 27/1964 · Corte costituzionale: settembre 1947, n. 896, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1963

Parole chiave

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regime di prezzi prezzo eccessivo pubblicità dei prezzi diritto del consumatore prezzo civetta controllo del fitto agricolo

Disposizioni normative citate

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articolo 41 della Costituzione
terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione;
art. 41 della Costituzione
primo e al terzo comma dell'art. 41 della Costituzione.
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dei D.L.L. 19 ottobre

1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L. C. P. S. 15

settembre 1947, n. 896, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1963

dal Pretore di Lipari nel procedimento penale a carico di Nicotra

Bartolo, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato il

Pretore di Lipari ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 - istitutivo del

Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali dei prezzi -

nonché del D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L.C.P.S. 15

settembre 1947, n. 896 - che hanno completato e in parte modificato la

disciplina dettata con il primo D.L.L. -, in riferimento al primo e al

terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione;

che il menzionato Pretore nell'ordinanza indicata in epigrafe, ha

ritenuto la questione non manifestamente infondata, attesi i principi,

sanciti, rispettivamente, in detti commi, della libertà della

iniziativa economica privata e della riserva di legge - che non sarebbe

stata rispettata non essendo i ripetuti decreti legge in senso formale

- per la predeterminazione dei programmi e dei controlli affinché

l'attività economica privata e pubblica possa essere indirizzata e

coordinata a fini sociali;

che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 103 del 25 giugno 1957

ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e del D.L. C. P. S.

15 settembre 1947, n. 896, in riferimento all'articolo 41 della

Costituzione;

che né il D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, incide sulla decisione

adottata dalla Corte, in quanto si limita a modificare la composizione

del Comitato interministeriale dei prezzi;

che né costituisce nuovo motivo quello relativo alla riserva di

legge, avendo questa Corte nella menzionata sentenza già

implicitamente ritenuto i surriportati decreti (del 1944 e del 1947)

leggi in senso formale e successivamente affermato che i provvedimenti

legislativi emanati dal Governo in virtù dei poteri conferitigli col

decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 e con il decreto

legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, non costituiscono

esercizio di funzione legislativa delegata (sentenza n. 46 del 1960 e

n. 85 del 1962);

che con l'ordinanza sopra citata, quindi, la questione è

prospettata, in sostanza, sotto il medesimo profilo e non viene addotto

alcun nuovo motivo che induca a modificare la decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dei D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n.

363, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 - rispettivamente

istitutivi del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali

dei prezzi e modificativi della composizione dei medesimi - proposta

dal Pretore di Lipari con ordinanza 27 maggio 1963, in riferimento al

primo e al terzo comma dell'art. 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.