Ordinanza 27/1964 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsettembre 1947, n. 896, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1963
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 41 della Costituzione, art. 41 della Costituzione; Ordinanza 27/1964 · Corte costituzionale: settembre 1947, n. 896, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1963
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dei D.L.L. 19 ottobre
1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L. C. P. S. 15
settembre 1947, n. 896, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1963
dal Pretore di Lipari nel procedimento penale a carico di Nicotra
Bartolo, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione
del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato il
Pretore di Lipari ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 - istitutivo del
Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali dei prezzi -
nonché del D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L.C.P.S. 15
settembre 1947, n. 896 - che hanno completato e in parte modificato la
disciplina dettata con il primo D.L.L. -, in riferimento al primo e al
terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione;
che il menzionato Pretore nell'ordinanza indicata in epigrafe, ha
ritenuto la questione non manifestamente infondata, attesi i principi,
sanciti, rispettivamente, in detti commi, della libertà della
iniziativa economica privata e della riserva di legge - che non sarebbe
stata rispettata non essendo i ripetuti decreti legge in senso formale
- per la predeterminazione dei programmi e dei controlli affinché
l'attività economica privata e pubblica possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali;
che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 103 del 25 giugno 1957
ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e del D.L. C. P. S.
15 settembre 1947, n. 896, in riferimento all'articolo 41 della
Costituzione;
che né il D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, incide sulla decisione
adottata dalla Corte, in quanto si limita a modificare la composizione
del Comitato interministeriale dei prezzi;
che né costituisce nuovo motivo quello relativo alla riserva di
legge, avendo questa Corte nella menzionata sentenza già
implicitamente ritenuto i surriportati decreti (del 1944 e del 1947)
leggi in senso formale e successivamente affermato che i provvedimenti
legislativi emanati dal Governo in virtù dei poteri conferitigli col
decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 e con il decreto
legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, non costituiscono
esercizio di funzione legislativa delegata (sentenza n. 46 del 1960 e
n. 85 del 1962);
che con l'ordinanza sopra citata, quindi, la questione è
prospettata, in sostanza, sotto il medesimo profilo e non viene addotto
alcun nuovo motivo che induca a modificare la decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dei D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n.
363, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 - rispettivamente
istitutivi del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali
dei prezzi e modificativi della composizione dei medesimi - proposta
dal Pretore di Lipari con ordinanza 27 maggio 1963, in riferimento al
primo e al terzo comma dell'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.