Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 22/1964 ECLI:IT:COST:1964:22 Generato dall'IA

Ordinanza 22/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 22/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, promossi con due

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 112 della Costituzione; Ordinanza 22/1964 · Corte costituzionale: 2248, allegato F, promossi con due

Parole chiave

Generato dall'IA
validità dell'esecuzione domanda di continuazione dell'esecuzione titolo esecutivo per i crediti non contestati mantenimento del contratto desistenza dall'azione revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 112 della Costituzione
2248, allegato F, in riferimento all'art. 112 della Costituzione;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo

comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, promossi con due

ordinanze emesse il 19 giugno 1963 dal Pretore di Borgo S. Lorenzo nei

procedimenti penali a carico di Collina Armando ed altro e di Bini

Mario, iscritte ai nn. 149 e 150 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31

agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 le relazione

del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 154 del 13 dicembre

1963 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale del terzo comma dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, allegato F, in riferimento all'art. 112 della Costituzione;

che con l'ordinanza sopra citata, la questione è prospettata sotto

il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a

modificare la precedente decisione;

Visti gli art. 26, secondo comma, e 29 della Legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondantezza della questione di legittimità

costituzionale del terzo comma dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, in riferimento all'art. 112

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.