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Ordinanza 17/1964 ECLI:IT:COST:1964:17 Generato dall'IA

Ordinanza 17/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 17/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 17/1964 · Corte costituzionale: comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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calcolo della pensione di invalidità accredito di vecchiaia revisione delle prestazioni d'invalidità pensione di anzianità mezza rendita d'invalidità calcolo delle annualità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 76 della Costituzione
all'art. 76 della Costituzione perché eccedente i limiti della delega
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

il 20 febbraio 1963 dal Tribunale dell'Aquila nel procedimento civile

vertente tra Del Cimmuto Angelo e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 64 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Del Cimmuto Angelo e

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale dell'Aquila

fra Del Cimmuto Angelo, già ammesso al godimento di pensione ordinaria

per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Pescocostanzo, e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale l'interessato

aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia sulla base di

contributi già versati e previo riconoscimento dei contributi

figurativi riguardanti il servizio militare da lui prestato nel periodo

1915-1920, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che

non consente il riconoscimento dei contributi figurativi quando essi

siano computabili per altri trattamenti pensionistici;

che si assumeva in giudizio dalla difesa di Del Cimmuto la

illegittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento

all'art. 76 della Costituzione perché eccedente i limiti della delega

conferita con l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

che il Tribunale, dopo avere escluso che la norma impugnata col

porre il divieto della computabilità del servizio militare agli

effetti di due diversi trattamenti pensionistici potesse essere

considerata norma di attuazione della legge delegante, oppure di

coordinamento tra questa e la legislazione vigente in materia di

assicurazioni sociali, ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondata la dedotta questione rinviandone in conseguenza la

risoluzione alla Corte costituzionale;

che nel procedimento dinanzi a questa Corte si sono costituite le

parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

che la difesa dell'I.N.P.S., dopo aver rilevato come la materia

disciplinata dalla norma impugnata sia stata successivamente sostituita

e confermata dall'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, ha

osservato che si rendeva necessaria la restituzione degli atti al

giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione di

legittimità dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. n. 818 del 1957 in

relazione alla sopravvenuta norma dell'art. 10 della legge n. 55 del

1958;

che la difesa del Del Cimmuto ha, dal canto suo, sostenuto che il

problema della legittimità costituzionale della norma impugnata

permane ancorché la materia da essa considerata sia stata

successivamente regolata dalla nuova norma di legge;

Considerato che la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale in tanto sussiste in quanto il giudizio non possa essere

definito indipendentemente dalla risoluzione di detta questione e che,

pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice a

quo se questi non abbia preliminarmente accertato che la norma

impugnata è applicabile al rapporto controverso;

che nel caso in esame tale accertamento è mancato in quanto il

Tribunale ha omesso di esaminare se la controversia potesse essere

decisa in base alla disposizione contenuta nell'art. 10 della legge

ordinaria 20 febbraio 1958, n. 55, disposizione che si assume essere

identica a quella dell'art. 10, ultimo comma, del precedente decreto

legislativo delegato;

che, in conseguenza, gli atti debbono essere restituiti al

Tribunale per l'esame della rilevanza;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale dell'Aquila.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.