Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 113/1964 ECLI:IT:COST:1964:113 Generato dall'IA

Ordinanza 113/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 113/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

rinunciato al ricorso con atto depositato in cancelleria il 3 novembre

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 113/1964 · Corte costituzionale: rinunciato al ricorso con atto depositato in cancelleria il 3 novembre

Parole chiave

Generato dall'IA
regime speciale delle agenzie di viaggio diritto dei trasporti compensazione ed assistenza ai passeggeri rimborso delle spese di trasporto concessione per esercizio taxi stato richiesto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 21 maggio 1964 intitolata

"Agevolazioni per l'assunzione diretta degli autoservizi per

viaggiatori in regime di concessione", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 29

maggio 1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

l'8 giugno successivo e iscritto al n. 8 del Registro ricorsi 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1964 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 21 maggio 1964, intitolata

"Agevolazioni per l'assunzione diretta degli autoservizi per

viaggiatori in regime di concessione";

che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio

(atto 8 giugno 1964) l'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato una memoria in data 30 settembre 1964;

che al ricorso ha resistito la Regione siciliana in persona del suo

Presidente con deduzioni depositate il 24 giugno 1964;

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

rinunciato al ricorso con atto depositato in cancelleria il 3 novembre

1964;

che la Regione ha accettato tale rinuncia con dichiarazione in

calce alla medesima;

Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere

estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.