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Ordinanza 11/1964 ECLI:IT:COST:1964:11 Generato dall'IA

Ordinanza 11/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 11/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di Napoli in data 11 novembre 1961 (pervenuta alla Corte costituzionale

Regesto Legislator

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Ordinanza 11/1964 · Corte costituzionale: di Napoli in data 11 novembre 1961 (pervenuta alla Corte costituzionale

Parole chiave

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difetto formale di procedura abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione trasmissione di un atto processuale allegazioni insufficientemente motivate adempimento dei presupposti processuali
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo

comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. per la finanza

locale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,

promosso con la ordinanza del Giudice istruttore civile del Tribunale

di Napoli in data 11 novembre 1961 (pervenuta alla Corte costituzionale

il 29 agosto 1963) nel procedimento civile vertente tra la Società a

responsabilità limitata "Vincenzo Esposito - Marmi" e l'Ufficio

imposte di consumo di Pozzuoli, iscritta al n. 172 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 268 del 12 ottobre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che la questione è stata proposta con ordinanza del

Giudice istruttore presso il Tribunale civile di Napoli;

che questa Corte, con la sentenza n. 109 dell'11 dicembre 1962, ha

ritenuto che il giudice istruttore civile non è legittimato a proporre

questione di legittimità costituzionale;

che non si ravvisa motivo per modificare la precedente decisione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Napoli con ordinanza 11 novembre 1961, relativa

alla legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del R.D.

14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.