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Ordinanza 105/1964 ECLI:IT:COST:1964:105 Generato dall'IA

Ordinanza 105/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 105/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

Regesto Legislator

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Ordinanza 105/1964 · Corte costituzionale: n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

Parole chiave

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diritti del contribuente assistenza amministrativa fiscale detrazione fiscale garanzia fiscale tassa d'esenzione dall'obbligo militare esenzione dal pagamento dei contributi
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b,

del T. U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1962

dal Pretore di Frosinone nel procedimento civile vertente tra

Giovannelli Lea e l'Esattoria comunale di Ripi, iscritta al n. 181 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 287 del 2 novembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che con ordinanza del Pretore di Frosinone, in data 25

giugno 1962, è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 207, lettera b, del T. U. delle leggi sulle

imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per

contrasto con gli artt. 24 e 42 della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 287 del 2 novembre

1963;

che con atto d'intervento 30 luglio 1962 si è costituito in

giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 16 giugno

1964, ha dichiarato non fondata la questione predetta;

che i motivi esposti in detta sentenza hanno successivamente

trovato conferma nella sentenza n. 93 del 19 novembre 1964, che ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 208 e 209 dello stesso T. U., proposta in relazione agli

artt. 3, 24 e 42 della Costituzione;

che non sono state addotte ragioni che inducano la Corte a

discostarsi dalla predetta decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma,

della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, ed

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Frosinone.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.