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Ordinanza 10/1964 ECLI:IT:COST:1964:10 Generato dall'IA

Ordinanza 10/1964 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 10/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penale a carico di Fiaccabrino Rosario ed altri, iscritta al n. 175 del

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione, art. 136 della Costituzione; Ordinanza 10/1964 · Corte costituzionale: 175 del

Parole chiave

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deposito tardivo impedimento processuale documenti mancanti diritto di accesso ai documenti domanda iniziale di accesso adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità
art. 136 della Costituzione
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, in riferimento all'art. 25

della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 12 giugno 1963 della Corte di assise di Novara nel procedimento

penale a carico di Fiaccabrino Rosario ed altri, iscritta al n. 175 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 268 del 12 ottobre 1963;

2) 23 aprile 1963 del Pretore di Palermo, nel procedimento penale a

carico di Calì Vincenza ed altro, iscritta al n. 178 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 281 del 26 ottobre 1963;

3) 5 luglio 1963 del Tribunale di Bari, nei procedimenti penali a

carico di Passarelli Giuseppe ed altri, De Marzo Michele ed altri, De

Michele Domenico ed altro, iscritte ai nn. 183, 184 e 185 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 281 del 26 ottobre 1963;

4) 21 settembre 1963 del Tribunale di Caltanissetta, nel

procedimento penale a carico di Di Graci Michele ed altro, iscritta al

n. 194 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963;

5) 27 maggio 1963 del Tribunale di Brindisi, nel procedimento

penale a carico di Landa Giuliano ed altri, iscritta al n. 198 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette è stata proposta, con

riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma secondo (o primo capoverso), del

R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, il quale concede al Procuratore

generale della Corte di appello la facoltà di disporre che a carico di

imputati minori si proceda separatamente dai coimputati maggiorenni;

che questa Corte, con la sentenza n. 130 del 13 luglio 1963, ha

già dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui,

fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà

facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare,

con provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono coimputati

maggiori e minori dei diciotto anni si proceda separatamente a carico

dei primi;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha

cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può

avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che con l'ordinanza n. 198 è stata proposta anche questione di

legittimità costituzionale del secondo capoverso dell'art. 9 predetto,

e che ad esso fa esplicito riferimento la ricordata sentenza n. 130,

nel suo dispositivo, comprendendolo nella illegittimità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934,

n. 1404, sollevata come in epigrafe, in riferimento all'art. 25 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.