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Ordinanza 98/1963 ECLI:IT:COST:1963:98 Generato dall'IA

Ordinanza 98/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 98/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Cod. proc.

Regesto Legislator

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Ordinanza 98/1963 · Corte costituzionale: 55 del Cod. proc.

Parole chiave

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costituzionalità censure di diritto costituzionale ricorso costituzionale all'estero messa in pericolo dell'ordine costituzionale violazione dei diritti procedurali principio di legalità
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Cod. proc.

Penale, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1962 dalla Corte

suprema di cassazione - Sezione 1 penale - nel procedimento penale a

carico di Sorci Giovanni ed altri, iscritta al n. 62 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 87 del 30 marzo 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che con ordinanza della Corte di cassazione in data 19

dicembre 1962, è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 del Codice processuale penale, per

contrasto con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 30 marzo 1963;

che, in questa sede, non c'è stata costituzione di parti;

Considerato che, con la sentenza n. 50 del 1963, questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione predetta;

che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la

precedente decisione;

Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'articolo 9, comma secondo, delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 del Cod. proc. penale ed ordina la

restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.