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Ordinanza 95/1963 ECLI:IT:COST:1963:95 Generato dall'IA

Ordinanza 95/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 95/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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aveva dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia era stata

Regesto Legislator

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Ordinanza 95/1963 · Corte costituzionale: aveva dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia era stata

Parole chiave

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stato richiesto aiuti concessi dagli Stati declinatoria di competenza restituzione dei sussidi statali ricorso costituzionale all'estero divieto di abbandonare un dato territorio
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Testo completo

ha deliberato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 14 dicembre 1962, recante

"Incentivi alla costruzione di bacini galleggianti da effettuarsi

presso cantieri navali siciliani per conto di enti residenti in

qualsiasi porto nazionale", promosso con ricorso del Commissario dello

Stato per la Regione siciliana, notificato il 22 dicembre 1962,

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 29

successivo ed iscritto al n. 16 del Registro ricorsi 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1963 il Giudice relatore

Nicola Jaeger;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Enzo Silvestri, per la

Regione siciliana;

Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra

ricordata, in riferimento agli artt. 92 e 93, par. 3, del Trattato

istitutivo della Comunità economica europea;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Silvestri, con

deduzioni depositate il 17 gennaio 1963;

che all'udienza del 5 giugno 1963, fissata per la discussione della

causa, il Presidente ha dato comunicazione che, con atto esibito nella

stessa udienza, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana

aveva dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia era stata

accettata, con dichiarazione in calce all'atto stesso, dal Presidente

della Regione siciliana;

che l'avvocato dello Stato e il difensore della Regione hanno

confermato in udienza le dichiarazioni contenute nell'atto suddetto;

Considerato che pertanto il processo è da dichiarare estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale 16 marzo 1956;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.