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Sentenza 71/1963 ECLI:IT:COST:1963:71 Generato dall'IA

Sentenza 71/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 71/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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all'art. 18 della Costituzione. Il ricordato art. 91 stabiliva per ogni

Regesto Legislator

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art. 18 della Costituzione; Sentenza 71/1963 · Corte costituzionale: all'art. 18 della Costituzione. Il ricordato art. 91 stabiliva per ogni

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art. 18 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 18 della Costituzione
all'art. 18 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e

per l' esercizio della caccia, promosso con ordinanza emessa il 16

marzo 1962 dal Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di

Brozzi Domenico, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30

giugno 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Brozzi Domenico;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli.

:

In sede di opposizione a decreto penale di condanna la difesa di

Domenico Brozzi ha sollevato, davanti al Pretore di Orvieto, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del T. U. 5

giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per

l'esercizio della caccia, in riferimento all'art. 18 della

Costituzione.

Quel Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata,

con ordinanza 16 marzo 1962 ha trasmesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata alla parte e al

Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle

due Camere, ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30

giugno 1962, n. 164.

Il Brozzi si è costituito in giudizio, con atto 12 luglio 1962,

deducendo che la questione è superata dalla sentenza 26 giugno 1962,

n. 69, di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91,

ultimo comma, di quel testo unico; ha chiesto, quindi, che sia

conseguentemente dichiarata fondata la questione proposta nel presente

giudizio in relazione all'art. 9 della stessa legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito.

:

La questione è fondata.

Nella sentenza 26 giugno 1962, n. 69, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, e dell'art.

91, ultimo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione

della selvaggina e per l'esercizio della caccia, in riferimento

all'art. 18 della Costituzione. Il ricordato art. 91 stabiliva per ogni

cacciatore l'obbligo di pagare la quota d'iscrizione al C.O.N.I. e

l'importo della tessera di iscrizione alla Federazione italiana della

caccia.

Poiché l'art. 9, primo comma, dello stesso testo unico subordina

la validità della licenza di caccia al pagamento, tra l'altro, delle

dette quote, e quindi alla iscrizione alle dette associazioni, anche

tale norma comporta una violazione del principio di libertà di

associazione garantito dall'art. 18 della Costituzione.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

9 innanzi indicato, nella parte in cui fa riferimento all'obbligatorio

pagamento delle quote predette.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui subordina la

validità della licenza di caccia e di uccellagione al pagamento delle

quote d'iscrizione al C.O.N.I. e alla Sezione locale della Federazione

italiana della caccia, in riferimento all'art. 18 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 1'8 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE

CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.