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Ordinanza 69/1963 ECLI:IT:COST:1963:69 Generato dall'IA

Ordinanza 69/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 69/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Castellaneta (Taranto), segnati in catasto alla partita n. 2923, foglio

Regesto Legislator

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Ordinanza 69/1963 · Corte costituzionale: 2923, foglio

Parole chiave

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fondo espropriato utilizzazione del fondo fondo dominante proprietà fondiaria fondo di rinnovazione proprietà fondiaria agricola
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 18 dicembre

1952, n. 3361, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1962 dal

Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Gemmati Natale,

la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania,

Pastore Isabella e Perniola Angela, iscritta al n. 132 del Registro

ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 203 dell'11 agosto 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sezione speciale per

la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per

l'Ente di riforma.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 maggio 1962, notificata il 30

giugno 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1962,

n. 203, il Tribunale di Bari ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3361, con cui il sig.

Vincenzo Cassano veniva espropriato di certi terreni, siti in agro di

Castellaneta (Taranto), segnati in catasto alla partita n. 2923, foglio

7, part. 25 e 14, in applicazione della legge di riforma fondiaria 21

ottobre 1950, n. 841;

che, secondo l'ordinanza, questi terreni sarebbero appartenuti, non

al Cassano, ma alle signore Pastore e Perniola, dalle quali sarebbero

stati precedentemente acquistati per usucapione trentennale e che dopo

l'esproprio li hanno venduti al sig. Natale Gemmati, attuale

rivendicante nel giudizio di merito;

che, nel giudizio presso questa Corte, si è costituita la Sezione

speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;

Considerato che, ai fini della rilevanza della questione di

legittimità costituzionale, occorre accertare se fra i terreni venduti

il 9 ottobre 1954 dalle signore Pastore e Perniola all'attuale

rivendicante, sig. Gemmati, e, a quanto pare, segnati in catasto alla

partita n. 2923, foglio 7, part. 26 e 27, rientrano anche i terreni

rivendicati nel giudizio di merito dal Gemmati e segnati in catasto

allo stesso foglio 7, ma sotto la part. 25 e 14;

che occorre, inoltre, stabilire se l'usucapione trentennale a

beneficio delle due danti causa Pastore e Perniola era già maturata al

15 novembre 1949, tenuto conto anche della sospensione del decorso dei

termini sanciti dalle leggi di guerra;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, 1'8 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.