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Sentenza 64/1963 ECLI:IT:COST:1963:64 Generato dall'IA

Sentenza 64/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 64/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Luigi, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Regesto Legislator

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art. 16 della Costituzione, art. 42 della Costituzione; Sentenza 64/1963 · Corte costituzionale: Luigi, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Parole chiave

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art. 16 della Costituzione art. 42 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 16 della Costituzione
dall'art. 16 della Costituzione, giacché non contiene alcuna
art. 42 della Costituzione
contrasto con l'art. 42 della Costituzione-va riconosciuto che la legge

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 agosto

1942, n. 1150, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1962 dal

Pretore di Castellabate nel procedimento penale a carico di Pascale

Luigi, iscritta al n. 67 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

:

Nel processo penale a carico di Luigi Pascale, imputato di

contravvenzione alla legge urbanistica per inosservanza di modalità

fissate nella licenza di costruzione (art. 41, lett. a, in relazione

all'art. 32, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150), è

stata sollevata, davanti al Pretore di Castellabate, questione di

legittimità costituzionale della detta legge, in relazione agli artt.

16 e 42 della Costituzione, in quanto le norme di essa sarebbero state

emesse in funzione di deurbanamento e non per fini tecnici o

amministrativi o igienici e sanitari. Il Pretore, ritenuta la questione

non manifestamente infondata, con ordinanza 13 marzo 1962, ha rimesso

gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata ai Presidenti

delle Camere, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del

26 maggio 1962.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di intervento depositato il 21 aprile 1962.

Nelle deduzioni contenute in tale atto si eccepisce in via

preliminare l'inammissibilità del giudizio, perché, mancando

nell'ordinanza la specifica indicazione degli articoli della legge o

delle leggi che si assumono viziate, non risultano individuate le

questioni di legittimità costituzionale sottoposte alla Corte.

Nel merito, affermato che la legge urbanistica 1942 si è proposto,

non lo scopo del deurbanamento, ma, al contrario, l'assetto e

l'incremento dei centri urbani, l'Avvocatura rileva che la detta legge,

nel complesso delle sue disposizioni, non contrasta con gli artt. 16 e

42 della Costituzione. La disciplina urbanistica, infatti, non incide

sulla libertà di soggiorno e di circolazione, garantita dall'art. 16,

e non contrasta con l'art. 42, in quanto le limitazioni da essa

derivanti rientrano tradizionalmente tra i limiti nel pubblico

interesse alla proprietà privata. Si chiede, pertanto, che la

questione sia dichiarata non fondata.

Nella memoria, depositata il 21 febbraio 1963, l'Avvocatura dello

Stato ha ribadito le esposte ragioni, fermandosi in particolare su

alcuni istituti tipici della legge urbanistica.

Il Pascale non si è costituito.

Nell'udienza del 6 marzo 1963 la difesa dello Stato ha

ulteriormente illustrato la sua tesi.

:

L'eccezione di inammissibilità della questione per incertezza

dell'oggetto del giudizio, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, va

disattesa. Dall'ordinanza del Pretore di Castellabate risulta, infatti,

che con la proposta questione di legittimità costituzionale si è

inteso investire la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica),

nel suo complesso, in quanto la finalità a cui questa sarebbe stata

diretta, e cioè il disurbanamento, contrasterebbe con gli artt. 16 e

42 della Costituzione. Tale questione è stata ritenuta da quel giudice

non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio in corso,

il quale ha per oggetto una imputazione di contravvenzione prevista

dalla legge indicata.

La questione è, invece, infondata nel merito.

La legge 17 agosto 1942, n. 1150, contiene una disciplina

dell'attività urbanistica che ha per oggetto, com'è detto nell'art.

1, l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo

urbanistico in genere nel territorio dello Stato. Anche se, tra i

motivi che diedero occasione alla detta legge, fu compreso, nel momento

in cui essa fu emanata, l'intento di favorire il cosiddetto

disurbanamento, e tale intento fu posto, nel capoverso dell'art. 1, tra

gli scopi a cui doveva ispirarsi l'attività di vigilanza del Ministero

dei lavori pubblici, la legge stessa, considerata nelle sue obbiettive

disposizioni nel suo complesso, contiene una disciplina dell'attività

edilizia che, risalendo alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (artt.

86-94), ha ha sempre formato oggetto di regolamentazione legislativa,

indipendentemente da ogni finalità di politica demografica e di

distribuzione della popolazione.

La materia considerata dalla legge non riguarda, perciò,

minimamente la libertà di circolazione e di soggiorno, garantita

dall'art. 16 della Costituzione, giacché non contiene alcuna

limitazione né della libertà personale di circolazione stradale, né

della libertà di dimorare nei centri urbani, costruiti in conformità

delle norme che disciplinano l'edilizia.

D'altra parte, non può ritenersi che il precetto di cui al detto

art. 16 precluda al legislatore la possibilità di adottare, per

ragioni di pubblico interesse, misure che influiscono sul movimento

della popolazione, purché siano fatti salvi i diritti della persona

costituzionalmente garantiti.

In relazione all'altro profilo della questione -il preteso

contrasto con l'art. 42 della Costituzione-va riconosciuto che la legge

urbanistica contiene dei limiti al diritto di proprietà, in quanto

disciplina lo jus aedificandi; ma tali limiti, che, come si è

accennato, sono sempre stati connessi alla disciplina della proprietà

immobiliare, rientrano tra quelli previsti dal detto art. 42, secondo

comma, della Costituzione, non potendosi dubitare che la funzione

sociale della proprietà richieda, tra l'altro, una disciplina

dell'assetto dei centri abitati, del loro incremento edilizio e, in

genere, dello sviluppo urbanistico.

L'analisi di questi limiti, quali sono posti dalla legge

urbanistica, non forma oggetto del presente giudizio, in quanto sulle

singole norme che li prevedono non sono state sollevate specifiche

questioni di legittimità costituzionale

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello

Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in riferimento agli artt. 16 e 42

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.