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Ordinanza 52/1963 ECLI:IT:COST:1963:52 Generato dall'IA

Ordinanza 52/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 52/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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doganale 25 settembre 1940, n. 1424; artt. 1 e 12 della legge 3 gennaio

Regesto Legislator

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art. 23 della Costituzione; Ordinanza 52/1963 · Corte costituzionale: doganale 25 settembre 1940, n. 1424; artt. 1 e 12 della legge 3 gennaio

Parole chiave

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importazione illegale di stupefacenti monopolio dell'importazione tassa di monopolio imposta sull'importazione nozione d'imposizione interna consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 23 della Costituzione
1085, per asserita violazione dell'art. 23 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 19 dicembre

1958, n. 1085, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1962 dal

Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Ingrassia

Giuseppe, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.

Udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

Ingrassia Giuseppe, imputato del reato di contrabbando di sigarette

estere, ai sensi dell'art. 66, n. 5, della legge 17 luglio 1942, n.

907; artt. 92, 94, 97, lett. f. 134, 141, 145 e 148 della legge

doganale 25 settembre 1940, n. 1424; artt. 1 e 12 della legge 3 gennaio

1951, n. 27, il Pubblico Ministero, in relazione al reato di cui

all'art. 66 della legge n. 907 del 1942, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legge 19 aprile (rectius dicembre)

1958, n. 1085, per asserita violazione dell'art. 23 della Costituzione,

in quanto con tale legge si istituiva la cosiddetta imposta fiscale

interna sui generi di monopolio, attribuendosi la determinazione del

quantum al potere esecutivo;

che il Tribunale di Trapani ha ritenuto la questione non

manifestamente infondata;

che l'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte è stata

notificata al Presidente del Consiglio, il quale non si è costituito,

comunicata ai Presidenti delle Camere e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale;

Considerato che il Tribunale non ha portato il suo esame sulla

rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale ai

fini di decidere il caso sottoposto al suo giudizio, sopra tutto non

ponendosi il quesito se e quali rapporti vi siano, nel sistema

legislativo, tra la norma che ha per oggetto il prezzo delle sigarette

e le norme della legge doganale, la quale (art. 148) rinvia, per le

sanzioni penali del contrabbando di tabacchi di provenienza estera,

alla legge sul monopolio, e della legge 3 gennaio 1951, n. 27, recante

modificazioni alla legge n. 907 del 1942 sul monopolio dei sali e

tabacchi, la quale commisura le pene per i casi di contrabbando di

tabacchi, compresi i casi di cui all'art. 66 di detta legge, al peso

del tabacco contrabbandato e non al prezzo di esso;

Considerato che l'indagine innanzi indicata era necessaria per

stabilire se l'asserita natura di imposta di una parte del prezzo delle

sigarette (cosiddetta quota fiscale) e l'eventuale dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma che la prevede poteva, nella

specie, influire sulla configurazione del reato e sulla applicazione

della pena;

che occorre, pertanto, un esame sulla rilevanza e vanno perciò

rinviati gli atti al Tribunale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.