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Ordinanza 51/1963 ECLI:IT:COST:1963:51 Generato dall'IA

Ordinanza 51/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 51/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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imputata dei reati di cui all'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238,

Regesto Legislator

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art. 23 della Costituzione; Ordinanza 51/1963 · Corte costituzionale: 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238,

Parole chiave

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frode fiscale in materia doganale legislazione doganale sospensione dei dazi doganali regimi di franchigia dai dazi all'importazione controllo doganale pegno doganale

Disposizioni normative citate

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art. 23 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 marzo

1940, n. 295, e delle leggi impositive di dazi doganali, promosso con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1961 dal Tribunale di Trapani nel

procedimento penale a carico di Rubino Angela, iscritta al n. 198 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Rubino Angela,

imputata dei reati di cui all'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238,

modificata dalla legge 16 gennaio 1951, n. 154 (abusiva detenzione di

saccarina), e all'art. 97, lett. f. in relazione all'art. 94 della

legge 25 settembre 1940, n. 1424 (detenzione di saccarina estera in

zona doganale), il P.M. ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge 29 marzo 1940, n. 295, in quanto detta

legge, attribuendo al Ministero delle finanze la determinazione delle

condizioni di cessione della saccarina, sarebbe in contrasto con l'art.

23 della Costituzione, dovendo riconoscersi al prezzo così fissato

natura di imposta; ed ha, inoltre, sollevato la questione di

legittimità costituzionale delle leggi impositive di dazi doganali,

richiamandosi a una memoria presentata in altro processo e acquisita

agli atti del presente giudizio;

che il Tribunale di Trapani, con ordinanza 7 ottobre 1961,

ritualmente notificata al Presidente del Consiglio e alla parte,

comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, ha sospeso il procedimento, rimettendo gli atti a

questa Corte;

che davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato;

Considerato che la detta ordinanza non ha esaminato se e sotto

quale riflesso le questioni sollevate dal P. M., alcune in forma

alternativa, possono influire sulla configurazione dei reati imputati

alla Rubino e sulla eventuale applicazione della pena;

che occorre, pertanto, un esame sulla rilevanza di esse e vanno a

tale effetto rinviati gli atti al Tribunale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.