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Ordinanza 38/1963 ECLI:IT:COST:1963:38 Generato dall'IA

Ordinanza 38/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 38/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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parte, del Codice penale, in relazione all'art. 40 della Costituzione,

Regesto Legislator

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art. 40 della Costituzione; Ordinanza 38/1963 · Corte costituzionale: 40 della Costituzione,

Parole chiave

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sciopero della fame reati contro le pubbliche comunicazioni impieghi nella pubblica amministrazione movimento operaio distacco di lavoratori disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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art. 40 della Costituzione
parte, del Codice penale, in relazione all'art. 40 della Costituzione,
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 330, prima

parte, del Codice penale, in relazione all'art. 40 della Costituzione,

promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1962 dal Pretore di Capua

nel procedimento penale a carico di Aiezza Alfonso ed altri, iscritta

al n. 137 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Aiezza

Alfonso ed altri 30 lavoratori, imputati del delitto di cui all'art.

330, prima parte, del Codice penale per avere in Capua, il 5 giugno

1961, ponendosi in sciopero per ragioni economiche, abbandonato

collettivamente il lavoro alla dipendenza della ditta F.A.C.E.M.,

esercente autolinee in pubblico servizio, è stata sollevata la

questione di illegittimità costituzionale di detta disposizione di

legge, in relazione all'art. 40 della Costituzione che garantisce il

diritto di sciopero ed essa è stata sottoposta a questa Corte

avendola il Pretore ritenuta rilevante e non manifestamente infondata;

che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta

questione con la sentenza n. 123 del 13 dicembre 1962 della quale è

stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332

del 29 dicembre 1962;

che la detta sentenza ha statuito che le sanzioni penali previste

dall'art. 330, prima parte, denunciato, non possono essere irrogate a

carico di lavoratori addetti a imprese di servizi pubblici poiché per

essi non ricorre il limite al diritto garantito dall'art. 40 della

Costituzione;

che la norma denunciata non può, in conseguenza di tale sentenza e

nei limiti della medesima, trovare applicazione, e pertanto rimane

escluso che si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con

l'ordinanza del Pretore di Capua indicata in epigrafe ed ordina la

restituzione degli atti a detto giudice.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI.