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Ordinanza 37/1963 ECLI:IT:COST:1963:37 Generato dall'IA

Ordinanza 37/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 37/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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giudizio e inviato con l'ordinanza citata in epigrafe gli atti a questa

Regesto Legislator

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art. 36 della Costituzione; Ordinanza 37/1963 · Corte costituzionale: giudizio e inviato con l'ordinanza citata in epigrafe gli atti a questa

Parole chiave

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libertà sindacale attività sottoposta a contribuzione diritto al salario rappresentante sindacale interessenza dei lavoratori contributo minimo

Disposizioni normative citate

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art. 36 della Costituzione
nell'art. 36 della Costituzione, limitandosi ad affermare che questa,
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio

1959 n. 741, promosso con ordinanza emessa il 1 ottobre 1962 dal

Pretore di Caserta nel procedimento penale a carico di Tricarico

Roberto, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29 dicembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore

di Caserta è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle

norme contenute negli artt. 39, 36, 76 e 3 della Costituzione;

che il Pretore di Caserta ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione e in conseguenza ha sospeso il

giudizio e inviato con l'ordinanza citata in epigrafe gli atti a questa

Corte;

che nessuna parte si è costituita, né è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la

proposta questione di legittimità costituzionale e con sentenza n. 106

dell'il dicembre 1962 l'ha dichiarata non fondata;

che nessun argomento adduce l'ordinanza di rimessione relativamente

all'asserito contrasto della legge impugnata con la norma contenuta

nell'art. 36 della Costituzione, limitandosi ad affermare che questa,

come le altre, sarebbe stata falsamente applicata;

che, pertanto, la decisione deve essere confermata e la questione

sotto il profilo del contrasto con l'art. 36 deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle norme contenute nella legge 14 luglio 1959, n.

741, in riferimento agli artt. 39, 36, 76 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.