Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 36/1963 ECLI:IT:COST:1963:36 Generato dall'IA

Ordinanza 36/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 36/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Considerato che la questione di legittimità costituzionale della legge

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 36/1963 · Corte costituzionale: Considerato che la questione di legittimità costituzionale della legge

Parole chiave

Generato dall'IA
costituzionalità delle leggi diritto di sciopero competenza speciale in materia di contratti di lavoro informazione e consultazione dei lavoratori licenziamento collettivo delegazione legislativa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio

1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1962 dal

Pretore di Gradisca d'Isonzo nel procedimento penale a carico di

Celotti Franco, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27

ottobre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore

di Gradisca d'Isonzo è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle

norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione;

che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non

manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso il giudizio e

trasmesso gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri mediante deposito delle deduzioni il 30 luglio 1962,

concludendo per la dichiarazione di non fondatezza della proposta

questione di legittimità costituzionale;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale della legge

14 luglio 1959, n. 741, è stata già esaminata dalla Corte

costituzionale che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106

dell'il dicembre 1962;

che l'ordinanza non apporta alcun argomento a sostegno della non

manifesta infondatezza della detta questione;

che, pertanto, la decisione deve essere confermata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle

norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.