Ordinanza 35/1963 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 35/1963 · Corte costituzionale: 741, promosso con ordinanza emessa
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,
7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa
il 20 ottobre 1961 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile
vertente tra lannotti Carmine e Torino Fortunato, iscritta al n. 129
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al
Tribunale di Napoli è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio
1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76
della Costituzione;
che il Tribunale di Napoli ha ritenuto la questione rilevante e non
manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso il giudizio e
rinviato gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 23 dicembre
1961, concludendo perché la Corte respinga la sollevata questione di
costituzionalità;
Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la
questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 14 luglio
1959, n. 741, e l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11
dicembre 1962;
che deve considerarsi fondata su una errata interpretazione della
legge impugnata la tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo
la quale il legislatore delegato sarebbe tenuto a conferire forza di
legge a più contratti relativi ad una medesima categoria;
che, pertanto, la decisione deve essere confermata;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legitti mita'
costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute
negli artt. 39 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.