Ordinanza 34/1963 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdella legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 18
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 76 della Costituzione, art. 36 della Costituzione; Ordinanza 34/1963 · Corte costituzionale: della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 18
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 5 e 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 18
maggio 1962 dal Pretore di Gallarate nel procedimento penale a carico
di Crespi Riccardo, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28
luglio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore
di Gallarate è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, e particolarmente
degli artt. 1, 3, 5 e 8 di detta legge, in riferimento alle norme
contenute negli artt. 3, 39 e 76 della Costituzione;
che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non
manifestamente infondata e con l'ordinanza citata in epigrafe ha
sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 30 luglio
1962, chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta questione
di legittimità costituzionale;
Considerato che la Corte ha già esaminato la questione di
legittimità costituzionale dell'intera legge 14 luglio 1959, n. 741,
e l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11 dicembre
1962;
che nessun fondamento ha l'argomento fatto valere dal Pretore di
Gallarate, secondo il quale la delegazione mancherebbe dei principi e
criteri direttivi richiesti dall'art. 76 della Costituzione, per il
fatto che il diritto a un trattamento minimo economico si troverebbe
sancito nell'art. 36 della Costituzione e perciò non potrebbe trovare
limitazione alcuna in una norma di delegazione;
che, pertanto, la decisione deve essere confermata;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'att. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 3, 5 e 8 della
legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli
articoli 3, 39 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.