Ordinanza 33/1963 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdel Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 76 della Costituzione; Ordinanza 33/1963 · Corte costituzionale: del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 14 luglio
1959, n. 741, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel
procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 122
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
2) ordinanza emessa il 17 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel
procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 123
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali davanti al
Pretore di Isernia è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle
norme contenute negli artt. 76 e 39, ultimo comma, della Costituzione;
che il Pretore di Isernia ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione perché non sarebbero stati
rispettati dalla legge impugnata i caratteri essenziali della
delegazione quali sono posti dall'art. 76 della Costituzione, e perché
la delegazione sarebbe stata conferita per eludere il precetto
costituzionale dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione;
che in conseguenza il Pretore ha sospeso i procedimenti e rinviato
gli atti alla Corte costituzionale con le ordinanze citate in epigrafe;
che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni rispettivamente
il 22 giugno e il 30 luglio 1962, chiedendo che la Corte respinga la
sollevata questione di legittimità costituzionale;
Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la
proposta questione di legittimità costituzionale e con sentenza n. 106
dell'11 dicembre 1962 l'ha dichiarata non fondata anche sotto il
profilo dell'asserito contrasto con le norme degli artt. 76 e 39 della
Costituzione;
che gli argomenti addotti dal Pretore per giustificare la non
manifesta infondatezza della questione non sono diversi da quelli già
esaminati e respinti dalla Corte nella citata sentenza; che, pertanto,
la decisione deve essere confermata;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle norme contenute nella legge 14 luglio 1959, n.
741, in riferimento agli artt. 39 e 76 della istituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.