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Ordinanza 33/1963 ECLI:IT:COST:1963:33 Generato dall'IA

Ordinanza 33/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 33/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 33/1963 · Corte costituzionale: del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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delegazione legislativa costituzionalità delle leggi regolamento delegato diritti sindacali priorità unionista legislazione applicabile

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
delegazione quali sono posti dall'art. 76 della Costituzione, e perché
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 14 luglio

1959, n. 741, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel

procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 122

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;

2) ordinanza emessa il 17 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel

procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 123

del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali davanti al

Pretore di Isernia è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle

norme contenute negli artt. 76 e 39, ultimo comma, della Costituzione;

che il Pretore di Isernia ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione perché non sarebbero stati

rispettati dalla legge impugnata i caratteri essenziali della

delegazione quali sono posti dall'art. 76 della Costituzione, e perché

la delegazione sarebbe stata conferita per eludere il precetto

costituzionale dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione;

che in conseguenza il Pretore ha sospeso i procedimenti e rinviato

gli atti alla Corte costituzionale con le ordinanze citate in epigrafe;

che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura

generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni rispettivamente

il 22 giugno e il 30 luglio 1962, chiedendo che la Corte respinga la

sollevata questione di legittimità costituzionale;

Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la

proposta questione di legittimità costituzionale e con sentenza n. 106

dell'11 dicembre 1962 l'ha dichiarata non fondata anche sotto il

profilo dell'asserito contrasto con le norme degli artt. 76 e 39 della

Costituzione;

che gli argomenti addotti dal Pretore per giustificare la non

manifesta infondatezza della questione non sono diversi da quelli già

esaminati e respinti dalla Corte nella citata sentenza; che, pertanto,

la decisione deve essere confermata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle norme contenute nella legge 14 luglio 1959, n.

741, in riferimento agli artt. 39 e 76 della istituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.