Ordinanza 31/1963 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 24 della Costituzione, art. 113 della Costituzione; Ordinanza 31/1963 · Corte costituzionale: dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
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ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 3
maggio 1962 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente
tra Mirabella Tommaso, l'Esattoria comunale di Palermo e D'Arpa Angelo,
iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al
Tribunale di Palermo è stata sollevata di ufficio la questione di
legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29
gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione;
che, in conseguenza, il Tribunale ha sospeso il giudizio e
trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti alla Corte non v'è stata costituzione di parti, né
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 209, in riferimento all'art.
24 della Costituzione;
che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato non
fondata la questione di costituzionalità della norma contenuta nel
medesimo comma, in riferimento all'art. 113 della Costituzione;
che il Tribunale di Palermo non ha proposto la questione sotto
profili nuovi o in termini diversi, tali, comunque, da indurre la Corte
a mutare la sua decisione che, pertanto, deve essere confermata;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle
imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPERE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.