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Ordinanza 30/1963 ECLI:IT:COST:1963:30 Generato dall'IA

Ordinanza 30/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 30/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con

Regesto Legislator

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art. 113 della Costituzione, art. 76 della Costituzione; Ordinanza 30/1963 · Corte costituzionale: dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con

Parole chiave

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diritto agrario fondi strutturali per l'agricoltura giurisdizione costituzionale costituzione e composizione consorzio aiuti nel settore agricolo

Disposizioni normative citate

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art. 113 della Costituzione
norme contenute nell'art. 113 della Costituzione;
art. 76 della Costituzione
citato, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con

D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 22

febbraio 1962 dal Pretore di Brindisi nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Laveneziana Oronzo e Macchia Cosimo contro l'Esattoria

delle imposte di San Pietro Vernotico ed il Servizio contributi

agricoli unificati, iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26

maggio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Pretore

di Brindisi è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio

1958, n. 645, in riferimento all'art. 113 e agli artt. 76 e 77 della

Costituzione per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo

con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1;

che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non

manifestamente infondata e, pertanto, ha sospeso il giudizio e

trasmesso gli atti a questa Corte;

che davanti a questa Corte si è costituito il Servizio contributi

agricoli unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e

Antonio Sorrentino, che nelle deduzioni depositate il 14 aprile 1962

hanno concluso perché la Corte respinga la proposta questione di

costituzionalità;

Considerato che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha

dichiarato non fondata la questione di costituzionalità delle norme

contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 209, in riferimento alle

norme contenute nell'art. 113 della Costituzione;

che con ordinanza n. 102 del 15 novembre 1962 la Corte ha

dichiarato la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità della norma contenuta nel medesimo comma sopra

citato, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della

Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione non propone profili nuovi che possano

indurre la Corte a mutare la sua decisione, che, pertanto, deve essere

confermata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle

imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in

riferimento alle norme contenute negli artt. 113, 76 e 77 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.