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Ordinanza 28/1963 ECLI:IT:COST:1963:28 Generato dall'IA

Ordinanza 28/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 28/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 42 della Costituzione; Ordinanza 28/1963 · Corte costituzionale: dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con

Parole chiave

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diritti a pensione divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero tutela legale diritto a un difensore contenzioso dell'assicurazione invalidità legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
contenuta nell'art. 24 della Costituzione;
art. 42 della Costituzione
del diritto di proprietà assicurata dall'art. 42 della Costituzione,
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con

D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 15

gennaio 1962 dal Pretore di Licata nel procedimento civile vertente tra

Scicolone Salvatore e l'Esattoria delle imposte di Licata, iscritta al

n. 35 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Pretore

di Licata è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio

1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione;

che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non

manifestamente infondata ed ha in conseguenza sospeso il giudizio e

trasmesso gli atti a questa Corte;

che davanti alla Corte nessuna delle parti si è costituita, né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962, la Corte ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del

secondo e terzo comma del ricordato art. 209, in riferimento agli artt.

3 e 113 della Costituzione;

che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte ha

dichiarato non fondata la questione anche nei confronti della norma

contenuta nell'art. 24 della Costituzione;

che non ha fondamento la tesi sostenuta nell'ordinanza che il

procedimento esecutivo esattoriale sarebbe in contrasto con la tutela

del diritto di proprietà assicurata dall'art. 42 della Costituzione,

contrasto che, peraltro, non è stato formalmente dedotto;

che, come la Corte ha già affermato, il procedimento esecutivo

esattoriale è un procedimento esecutivo speciale nel quale non è

vietato alle parti di far valere in giudizio, sia pure nelle forme

peculiari di questo procedimento, le proprie ragioni;

che, pertanto, la decisione deve essere confermata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi

sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in

riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.