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Ordinanza 24/1963 ECLI:IT:COST:1963:24 Generato dall'IA

Ordinanza 24/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 24/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza emessa il 10

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 102 della Costituzione; Ordinanza 24/1963 · Corte costituzionale: della legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza emessa il 10

Parole chiave

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protezione degli inquilini legge sugli alloggi regolamentazione degli affitti sequestro di beni immobili restrizione della proprietà canone del diritto di superficie

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
costituzionale in riferimento all'art. 24 della Costituzione con
art. 102 della Costituzione
motivazione che vale anche in riferimento all'art. 102 della
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3,

della legge 23 maggio 1950, n. 253, promosso con ordinanza emessa il 10

ottobre 1962 dal Pretore di Montepulciano nel procedimento civile

vertente fra Giovannangela Secchi Tarugi e Gustavo Romani, iscritta al

n. 184 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Pretore di Montepulciano, con la suddetta

ordinanza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento

agli artt. 24, primo e secondo comma, e 102 della Costituzione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 94 del

1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale in riferimento all'art. 24 della Costituzione con

motivazione che vale anche in riferimento all'art. 102 della

Costituzione;

che, non essendo stati addotti nuovi e diversi motivi, la decisione

va confermata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253,

sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.