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Ordinanza 17/1963 ECLI:IT:COST:1963:17 Generato dall'IA

Ordinanza 17/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 17/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Pretore di Petilia Policastro emesse entrambe in data 23 maggio 1962 in

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Ordinanza 17/1963 · Corte costituzionale: Pretore di Petilia Policastro emesse entrambe in data 23 maggio 1962 in

Parole chiave

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assicurazione generale di vecchiaia divieto di discriminazione retroattività della rendita d'invalidità soppressione di prestazioni d'invalidità contenzioso dell'assicurazione invalidità divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del

R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, promossi con due ordinanze del

Pretore di Petilia Policastro emesse entrambe in data 23 maggio 1962 in

procedimenti civili vertenti tra Polizzi Mariangela e l'Esattoria

consorziale di Mesoraca, interveniente il Servizio dei contributi

agricoli unificati, iscritte ai numeri 114 e 115 del Registro ordinanze

1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del

28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con le due ordinanze è stata sollevata la questione

di legittimità costituzionale del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949

(indicato nella ordinanza come decreto-legge), in relazione al R.D.L.

28 novembre 1938, n. 2138, ed in riferimento agli artt. 3, 23, 35,

primo comma, e 38 della Costituzione;

che, per quanto nelle ordinanze si faccia generico richiamo

all'intero decreto suindicato, le uniche disposizioni del decreto

stesso che risultano specificamente indicate e denunziate sono quelle

contenute negli artt. 4 e 5;

che nei giudizi di cui in epigrafe nessuno si è costituito davanti

alla Corte;

Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli

artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; che, pertanto, deve

essere dichiarata la manifesta infondatezza della proposta questione di

legittimità costituzionale, essendo cessata l'efficacia delle due

disposizioni denunziate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24

settembre 1940, n. 1949, la illegittimità delle quali è stata

dichiarata dalla Corte con sentenza del 7 giugno 1962, n. 65.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.