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Ordinanza 159/1963 ECLI:IT:COST:1963:159 Generato dall'IA

Ordinanza 159/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 159/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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proc. civ., promossi con ordinanze 22 marzo 1963 della Corte di appello

Regesto Legislator

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Ordinanza 159/1963 · Corte costituzionale: proc. civ., promossi con ordinanze 22 marzo 1963 della Corte di appello

Parole chiave

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credito in esecuzione opposizione al precetto esecutivo intimazione di pagamento procedura di rivendicazione nel pignoramento credito contestato fatture impagate
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod.

proc. civ., promossi con ordinanze 22 marzo 1963 della Corte di appello

di Torino, nel procedimento civile vertente tra Corazza Luigi e Quaglia

Maria e 20 aprile 1963 del Pretore di Bologna, nel procedimento civile

tra Bignardi Celestino e Marcandoro Maria, iscritte ai nn. 153 e 113

del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica rispettivamente n. 201 del 27 luglio 1963 e n. 167 del 22

giugno 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, con le ordinanze predette, è stata proposta

questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc.

civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché

l'onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza ostacola

la tutela giurisdizionale e crea una disparità di trattamento ai danni

dei cittadini meno abbienti;

che questa Corte, con la sentenza n. 56 del 27 aprile 1963, ha già

dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del

citato art. 651 del Cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione;

che, con le ordinanze sopra menzionate, la questione è stata

prospettata sotto il medesimo profilo e non viene proposto alcun nuovo

motivo che induca la Corte a modificare la propria decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc. civ., sollevata come in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.