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Ordinanza 153/1963 ECLI:IT:COST:1963:153 Generato dall'IA

Ordinanza 153/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 153/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1963 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette -

Regesto Legislator

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art. 70 della Costituzione; Ordinanza 153/1963 · Corte costituzionale: 1963 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette -

Parole chiave

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contenzioso tributario procedura di tassazione fiscale crescita in giudicato della tassazione aliquota d'imposta diritti del contribuente ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 70 della Costituzione
rispetto all'art. 70 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175 del T.U.

29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio

1963 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette -

Sezione 1 - di Napoli su ricorso di Piromallo Angelica contro l'Ufficio

distrettuale delle imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 159 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che la Commissione distrettuale delle imposte dirette e

indirette - Sezione 1 - di Napoli, nella predetta ordinanza, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del

T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77

della Costituzione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 114 del

1963 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 175 del T.U. delle leggi sulle imposte

dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento

agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che la motivazione di detta sentenza n. 114 del 1963 vale anche

rispetto all'art. 70 della Costituzione;

che, non essendo stati addotti nuovi e diversi motivi, la

precedente decisione va confermata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 175 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645,

sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.