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Ordinanza 152/1963 ECLI:IT:COST:1963:152 Generato dall'IA

Ordinanza 152/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 152/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Stilla Giuseppe contro l'elezione di Villani Pietro, iscritta al n. 158

Regesto Legislator

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Ordinanza 152/1963 · Corte costituzionale: 158

Parole chiave

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legittimazione del comune eleggibilità validità delle elezioni discriminazione politica uguaglianza in materia di diritto di voto costituzionalità delle leggi
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R.

16 maggio 1960, n. 570, "sia nella sua interezza, sia particolarmente

nel n. 3 di detto articolo", promosso con deliberazione emessa l'8

aprile 1963 dal Consiglio comunale di S. Marco in Lamis su ricorso di

Stilla Giuseppe contro l'elezione di Villani Pietro, iscritta al n. 158

del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963;

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di San Marco in Lamis, nella

predetta deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, "sia

nella sua interezza, sia particolarmente nel n. 3 di detto articolo",

in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del

1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 9, 24, 42 e 43 del

1962, e da ultimo quella n. 101 del 1963, ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del T.U.

citato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 113 della

Costituzione;

che, non essendo stati addotti nuovi e diversi motivi, le

precedenti decisioni vanno confermate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,

sollevata, anche con particolare riguardo al n. 3 dello stesso

articolo, con la deliberazione indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.