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Ordinanza 151/1963 ECLI:IT:COST:1963:151 Generato dall'IA

Ordinanza 151/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 151/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 27 marzo 1963 su ricorso di Barberio Giuseppe, iscritta al n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 151/1963 · Corte costituzionale: emessa il 27 marzo 1963 su ricorso di Barberio Giuseppe, iscritta al n.

Parole chiave

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eleggibilità contenzioso elettorale diritto elettorale cauzione elettorale elezione tacita stralcio dalla lista elettorale
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R.

16 maggio 1960, n. 570, promossi con le seguenti deliberazioni:

1) deliberazione del Consiglio comunale di Pizzo, emessa il 14

febbraio 1963 sui ricorsi di Vinci Francesco ed altri contro Antonetti

Domenico ed altri, iscritta al n. 145 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 27

luglio 1963;

2) deliberazione del Consiglio comunale di Santeramo in Colle,

emessa il 27 marzo 1963 su ricorso di Barberio Giuseppe, iscritta al n.

164 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con le due deliberazioni è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16

maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 104, 105,

106 e 108 della Costituzione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 92 del 13 novembre

1962, a cui sono seguite la sentenza n. 6 del 1963 e le ordinanze n.

120 del 1962 e nn. 22, 23 e 100 del 1963, ha dichiarato non fondata

tale questione, in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 104 e 108

della Costituzione;

che la motivazione della citata sentenza n. 6 del 1963 vale anche

rispetto agli artt. 105 e 106 della Costituzione;

che non essendo stati addotti, né sussistendo nuovi e diversi

motivi, le precedenti decisioni devono essere confermate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proposta

con le deliberazioni di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.