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Ordinanza 150/1963 ECLI:IT:COST:1963:150 Generato dall'IA

Ordinanza 150/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 150/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 60 del Codice processuale penale per contrasto

Regesto Legislator

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Ordinanza 150/1963 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 60 del Codice processuale penale per contrasto

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale costituzionalità delle leggi momento del reato principio di legalità motivazione inadeguata delle censure costituzionali tempestività dell'inoltro
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1963

dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Monforte

Rocco, iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione

del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata, pronunciata dal

Tribunale di Catania, è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 del Codice processuale penale per contrasto

con l'art. 25, primo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 31 agosto 1963;

che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che, con la sentenza n. 109 del 1963, questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione predetta;

che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la

precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale ed ordina la

restituzione degli atti al Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.