Ordinanza 150/1963 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcostituzionale dell'art. 60 del Codice processuale penale per contrasto
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Generato dall'IAOrdinanza 150/1963 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 60 del Codice processuale penale per contrasto
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1963
dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Monforte
Rocco, iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione
del Giudice Antonio Manca;
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata, pronunciata dal
Tribunale di Catania, è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60 del Codice processuale penale per contrasto
con l'art. 25, primo comma, della Costituzione;
che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 31 agosto 1963;
che, in questa sede, non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che, con la sentenza n. 109 del 1963, questa Corte ha
dichiarato non fondata la questione predetta;
che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la
precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale ed ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.