Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 15/1963 ECLI:IT:COST:1963:15 Generato dall'IA

Ordinanza 15/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 15/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

procedimento penale per bancarotta a carico di Viola Vincenzo, iscritta

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 76 della Costituzione; Ordinanza 15/1963 · Corte costituzionale: procedimento penale per bancarotta a carico di Viola Vincenzo, iscritta

Parole chiave

Generato dall'IA
delegazione legislativa delegazione di pagamento costituzionalità delle leggi bancarotta fraudolenta direttiva delegata deficit di recepimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 76 della Costituzione
Costituzione l'inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942,

n. 267 (legge fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1962 dal Tribunale di Catania nel

procedimento penale per bancarotta a carico di Fichera Salvatore ed

altri, iscritta al n. 113 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962;

2) ordinanza emessa il 19 maggio 1962 dal Tribunale di Catania nel

procedimento penale per bancarotta a carico di Viola Vincenzo, iscritta

al n. 127 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;

3) ordinanza emessa il 10 maggio 1962 dal Tribunale di Catania nel

procedimento penale per bancorotta a carico di Carraffo Giovanni ed

altro, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;

4) ordinanza emessa il 4 giugno 1962 dal Tribunale di Avellino nel

procedimento penale per bancarotta a carico di Cozzo Andrea ed altri,

iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962;

5) ordinanza emessa il 4 agosto 1962 dal Tribunale di Brindisi nel

procedimento penale per bancarotta a carico di Pinto Vincenzo, iscritta

al n. 154 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio:

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate, emesse nel corso dei

procedimenti penali per i reati di bancarotta previsti e puniti dagli

artt. 216 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge falli

mentare), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

sia dell'intero testo del citato decreto (ordinanza del Tribunale di

Brindisi del 4 agosto 1962), sia, specificamente, degli artt. 216, 217

e 223 del decreto stesso, sotto il profilo della violazione dell'art.

76 della Costituzione, per essere state le norme suddette emanate in

forza delle leggi di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, e 4 giugno

1931, n. 659, le quali non contenevano limiti di tempo per l'esercizio

della potestà legislativa delegata e, comunque, non conferivano

espressamente al Governo il potere di emanare norme penali;

che dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che con la sentenza n. 47 del 29 maggio 1962 la Corte

ha già avuto occasione di affermare il principio che non può essere

motivo di illegittimità di una legge di delegazione anteriore alla

Costituzione l'inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della

Costituzione medesima, segnatamente di quelle che impongono la

determinazione di principi e criteri direttivi e la fissazione di

termini di tempo, come pure che la mancanza di esplicita menzione

dell'adozione di disposizioni penali nella legge delegante 30 dicembre

1923, n. 2814, non esclude il potere del Governo di emanare norme

penali in materia di bancarotta, ed ha conseguentemente dichiarato

infondate le questioni di legittimità costituzionale in proposito

sollevate;

che tale pronunzia è stata successivamente confermata dalla Corte

e, da ultimo, con l'ordinanza n. 79 del 22 giugno 1962;

che, non essendo state addotte e non sussistendo ragioni per

discostarsi dalle precedenti pronunzie, esse vanno confermate,

dichiarandosi le questioni sollevate con le ordinanze sopra indicate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina

la restituzione degli atti alle rispettive autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.