Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 146/1963 ECLI:IT:COST:1963:146 Generato dall'IA

Ordinanza 146/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 146/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

sia dichiarata infondata; e rilevato che nessun altro si è costituito;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 24 della Costituzione; Ordinanza 146/1963 · Corte costituzionale: sia dichiarata infondata; e rilevato che nessun altro si è costituito;

Parole chiave

Generato dall'IA
soggiorno illegale permessi di dimora divieto d'entrata restrizione di libertà soggiorno obbligato tolleranza del soggiorno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
dall'art. 24 della Costituzione;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza 23 aprile 1963 dal

Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Ruggiero

Salvatore, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 15 giugno 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Antonino Papaldo;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

atto depositato il 27 maggio 1963, con cui si chiede che la questione

sia dichiarata infondata; e rilevato che nessun altro si è costituito;

Ritenuto che l'ordinanza prospetta un contrasto del richiamato art.

2 con gli articoli 13, secondo comma, 16, primo comma, e 24 della

Costituzione, in quanto le limitazioni all'esercizio del diritto di

libertà di circolazione e di soggiorno, garantito dall'art. 16, non

possono essere adottate senza l'intervento dell'autorità giudiziaria,

prescritto dall'art. 13 in ordine a tutte le forme di restrizione della

libertà personale, fra le quali va annoverata quella che afferisce al

divieto di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio

nazionale, e senza alcuna instaurazione di contraddittorio nei

confronti del cittadino, il cui diritto a difendersi è garantito

dall'art. 24 della Costituzione;

Considerato che sulla questione relativa ad un contrasto tra l'art.

2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e gli artt. 13 e 16 della

Costituzione questa Corte con le sentenze 21 giugno 1960, n. 45, e 13

dicembre 1962, n. 126, e con le ordinanze 8 novembre 1960, n. 65, e 20

marzo 1962, n. 23, si è dichiarata per l'infondatezza;

che la questione relativa alla violazione delle richiamate norme,

essendo stata nuovamente prospettata negli stessi sensi e con gli

stessi motivi non accolti dalla Corte, deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

che uguale dichiarazione deve essere fatta per l'altra questione,

che è nuova, relativa alla violazione dell'art. 24. Dato che il

provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza ha carattere

amministrativo, non dà luogo a violazione dell'art. 24 una

disposizione di legge ordinaria che non preveda il diritto di difesa,

garantito dalla norma costituzionale solo nei riguardi dei procedimenti

giurisdizionali;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in

riferimento agli articoli 13, secondo comma, 16, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.