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Ordinanza 145/1963 ECLI:IT:COST:1963:145 Generato dall'IA

Ordinanza 145/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 145/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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art. 136 della Costituzione; Ordinanza 145/1963 · Corte costituzionale: comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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pensione d'invalidità soppressione di prestazioni d'invalidità sospensione della rendita prestazione non contributiva deducibilità dei contributi di mantenimento contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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art. 136 della Costituzione
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

il 28 febbraio 1963 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile

vertente tra Bartoli Cesare e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 78 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che nessuna della parti si è costituita in giudizio;

Consideratto che questa Corte, con la sentenza n. 124 del 9 luglio

1963, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato secondo

comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli

artt. 25 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli

artt. 76 e 77 della Costituzione;

che per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha

cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può

avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile

1957, n. 818, sollevata dal Tribunale di Trento in relazione agli artt.

25 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt.

76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.