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Ordinanza 142/1963 ECLI:IT:COST:1963:142 Generato dall'IA

Ordinanza 142/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 142/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penali a carico di Borghi Sauro e Marchesi Giuseppe, iscritte ai nn. 29

Regesto Legislator

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Ordinanza 142/1963 · Corte costituzionale: 29

Parole chiave

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costituzionalità delle leggi divieto di lavoro censure di diritto costituzionale occupazione provvisoria diritto di sciopero lavoro sottoposto ad autorizzazione
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, promossi con ordinanze

emesse il 10 dicembre 1962 dal Pretore di Genova nei procedimenti

penali a carico di Borghi Sauro e Marchesi Giuseppe, iscritte ai nn. 29

e 30 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 45 del 16 febbraio 1963;

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che, con due ordinanze del Pretore di Genova in data 10

dicembre 1962, è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960,

n. 1369, per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 39, quarto

comma, della Costituzione;

che le ordinanze, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,

sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 16 febbraio

1963;

che, in questa sede, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che, con sentenza n. 120 del 1963, questa Corte ha

dichiarato non fondata la questione predetta;

che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la

precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960,

n. 1369, ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.