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Ordinanza 14/1963 ECLI:IT:COST:1963:14 Generato dall'IA

Ordinanza 14/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 14/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha sollevato la questione

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Ordinanza 14/1963 · Corte costituzionale: l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha sollevato la questione

Parole chiave

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aumento della rendita di invalidità accredito supplementare accredito di vecchiaia disposizioni sulla pensione rendita straordinaria senza limite di reddito contributo alla cassa pensioni
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, penultimo

comma, seconda parte, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con

ordinanza emessa il 27 giugno 1962 dal Tribunale di Modena nel

procedimento civile vertente tra Scapinelli Celso e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 182 del Registro

ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 300 del 24 novembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che il Tribunale di Modena, con ordinanza 27 giugno 1962,

emessa nel procedimento civile vertente tra Scapinelli Celso e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha sollevato la questione

di legittimità costituzionale della norma contenuta nel penultimo

comma, seconda parte, dell'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818

(legge delegata), in relazione agli artt. 27 e 37 della legge 4 aprile

1952, n. 218 (legge delegante), ed in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione;

che in detta ordinanza si fa presente che la questione - rilevante

per la definizione del giudizio principale - non è manifestamente

infondata, in quanto la norma impugnata stabilisce - per il pensionato

che continui a prestare attività lavorativa - che i contributi

(obbligatori: art. 27 citato) versati successivamente alla liquidazione

del primo supplemento di pensione non comportano diritto ad ulteriore

maggiorazione della pensione stessa; pone cioè una limitazione al

diritto dell'assicurato, non contemplata nella legge 218 ed in

particolare nell'art. 27 di essa. Conseguentemente non può ritenersi

una norma di quelle delle quali il succitato art. 37 conferisce

facoltà di emanazione al potere esecutivo: transitorie, di attuazione

o di coordinamento con le altre vigenti disposizioni sulle

assicurazioni sociali;

Considerato che, in pendenza del giudizio davanti alla Corte

costituzionale è sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338,

recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

della assicurazione per la invalidità e la vecchiaia; e questa legge

stabilisce che "i contributi eventualmente versati dopo la decorrenza

del primo supplemento, trascorsi due anni da questa, hanno diritto alla

liquidazione di ulteriori supplementi". Ed, inoltre, abroga (art. 23)

"con effetto dal 1 luglio 1962" l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957,

n. 818, e prescrive (art. 26) che le nuove disposizioni "si applicano

alle pensioni liquidate e da liquidare";

che occorre, conseguentemente, che il giudice del merito esamini se

dette disposizioni siano applicabili al caso da decidere, e se, quindi,

sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale prospettata con l'ordinanza del 27 giugno 1962;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Modena.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.