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Ordinanza 138/1963 ECLI:IT:COST:1963:138 Generato dall'IA

Ordinanza 138/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 138/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Leo Enrico e Baggi

Regesto Legislator

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Ordinanza 138/1963 · Corte costituzionale: Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Leo Enrico e Baggi

Parole chiave

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mancato versamento dell'anticipo spese difetto di sottoscrizione invio di una cosa non ordinata assegno all'ordine fatture impagate produzione tardiva di documenti
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 651 del

Codice di procedura civile promosso con ordinanza 8 marzo 1963 del

Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Leo Enrico e Baggi

Teresa, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, con la ordinanza predetta, è stata proposta

questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Cod. proc.

civile in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché

l'onere del deposito di una somma per il caso di soccombenza ostacola

la tutela giurisdizionale e crea una disparità di trattamento ai danni

dei cittadini meno abbienti;

che questa Corte, con la sentenza n. 56 del 27 aprile 1963, ha già

dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del

citato art. 651 del Cod. proc. civile, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione;

che, con la ordinanza sopra menzionata, la questione è stata

prospettata sotto il medesimo profilo e non viene proposto alcun nuovo

motivo che induca la Corte a modificare la propria decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile sollevata

dal Pretore di Roma con l'ordinanza 8 marzo 1963, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.