Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 136/1963 ECLI:IT:COST:1963:136 Generato dall'IA

Ordinanza 136/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 136/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

primo, del Codice di procedura penale, in relazione all'art. 170, comma

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 136/1963 · Corte costituzionale: 170, comma

Parole chiave

Generato dall'IA
fatture impagate offerta di prova documentale invio di una cosa non ordinata esecuzione – Documenti da produrre mancata attuazione degli accordi illeciti ordinanze probatorie
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509, comma

primo, del Codice di procedura penale, in relazione all'art. 170, comma

terzo, dello stesso Codice, promosso, con ordinanza 8 giugno 1962, dal

Pretore di Prizzi nel procedimento penale a carico di Canestro

Salvatore, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 7 dicembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, con la ordinanza suddetta, si solleva la questione

di costituzionalità dell'art. 509, comma primo, del Cod. proc. penale,

in relazione all'art. 170, comma terzo, dello stesso Codice, per

violazione dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione;

che, con sentenza del 6 giugno 1963, n. 90, la Corte costituzionale

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 170 del Codice di procedura penale sotto il riflesso che la

violazione eccepita resta esclusa se si coordina l'art. 170 con l'art.

509, poiché la disposizione dell'art. 170 non può trovare

applicazione quando l'irreperibilità è accertata in relazione al

cosidetto procedimento monitorio;

che la suddetta sentenza ha valore sia che si deduca la

illegittimità costituzionale dell'art. 170 del Cod. proc. penale,

quando le forme di notificazioni ivi prescritte trovino applicazione

nel processo monitorio, sia che si deduca la illegittimità dell'art.

509, primo comma, dello stesso Codice, quando la notificazione del

decreto penale debba avvenire a norma dell'art. 170 del Cod. proc.

penale;

che, pertanto, il Pretore di Prizzi, con la sua ordinanza,

denunciando l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, comma primo,

del Cod. proc. penale, solo in relazione all'art. 170, terzo comma,

dello stesso Codice, sostanzialmente non ha proposto una questione

nuova;

che non viene prospettato alcun nuovo motivo che induca la Corte a

modificare la propria decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 509, comma primo, del Codice di procedura

penale, in relazione all'art. 170, comma terzo, dello stesso Codice,

promossa dal Pretore di Prizzi, in riferimento al, l'art. 24, comma

secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.