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Ordinanza 13/1963 ECLI:IT:COST:1963:13 Generato dall'IA

Ordinanza 13/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 13/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la

Regesto Legislator

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art. 23 della Costituzione; Ordinanza 13/1963 · Corte costituzionale: Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la

Parole chiave

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differimento dell'imposizione detrazione fiscale concorrenza fiscale politica industriale disposizioni fiscali sussidio per le spese d'esercizio

Disposizioni normative citate

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art. 23 della Costituzione
Statuto della Regione siciliana in relazione all'art. 23 della
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

ricorso notificato il 7 settembre 1962, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 14 successivo ed iscritto al n. 9 del

Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la

Regione siciliana, sorto a seguito del decreto del Presidente della

Regione siciliana 8 giugno 1962, n. 1, concernente "Determinazione

delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire di

benefici fiscali".

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che, con il ricorso di cui in epigrafe, il Presidente del

Consiglio dei Ministri promuoveva conflitto di attribuzione contro il

Presidente della Regione siciliana, in relazione al D.P. Reg. sic. 8

giugno 1962, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 31 del 10 luglio 1962, avente per oggetto "Determinazione

delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire di

benefici fiscali" per violazione degli artt. 1 e 7 della legge

regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61, degli artt. 20 e 36 dello

Statuto della Regione siciliana in relazione all'art. 23 della

Costituzione;

che il Presidente della Regione siciliana non si è costituito in

giudizio;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto 9 novembre

1962, accettato il 15 novembre 1962 dal Presidente della Regione

siciliana e depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre

1962, ha rinunciato al ricorso;

Considerato che il processo deve dichiararsi estinto;

Visto l'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.