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Ordinanza 103/1963 ECLI:IT:COST:1963:103 Generato dall'IA

Ordinanza 103/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 103/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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agricoltura; nonché di varie circolari del Ministro per il lavoro e la

Regesto Legislator

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art. 77 della Costituzione, art. 76 della Costituzione, art. 2 della Costituzione; Ordinanza 103/1963 · Corte costituzionale: agricoltura; nonché di varie circolari del Ministro per il lavoro e la

Parole chiave

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regime comune forfettario per i produttori agricoli pagamenti diretti all'agricoltura lavoro usurante lavoro sottoposto ad autorizzazione attività sottoposta a contribuzione riscossione di prestazione

Disposizioni normative citate

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art. 77 della Costituzione
2138 del 1938 e con l'art. 77 della Costituzione per avere
art. 76 della Costituzione
non sarebbero conformi al disposto dell'art. 76 della Costituzione, e
art. 2 della Costituzione
l'art. 2 della Costituzione, in quanto i contributi si devono pagare
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 del R.

D. 24 settembre 1940, n. 1949; del D. L. L. 2 aprile 1946, n. 142;

della legge 22 novembre 1949, n. 861, della legge 14 aprile 1956, n.

307, e del D.P.R.13 maggio 1957, n. 853, del sopracitato art. 5 del

R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 5 del D. L. 23 gennaio

1948, n. 59; del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e del D. L. 23

gennaio 1948, n. 59, contenenti norme per l'accertamento, la

determinazione e la riscossione dei contributi unificati in

agricoltura; nonché di varie circolari del Ministro per il lavoro e la

previdenza sociale emanate nella stessa materia, promossi con otto

ordinanze pronunziate dal Pretore di Genzano di Lucania in data 28

febbraio 1962 nei procedimenti civili vertenti tra Glionna Luigi,

Tripputi Francesco, Messero Ferdinando, Di Chio Sebastiano, Lella

Tommaso, D'Innella Eduardo, Raguso Oronzo e Berardi Pasquale, da una

parte, e l'Esattoria comunale di Genzano di Lucania ed il Servizio dei

contributi agricoli unificati, dall'altra, iscritte, rispettivamente ai

nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22 e 23 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate

tutte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio

1963, ad eccezione dell'ordinanza iscritta al n. 23 del predetto

Registro che risulta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9

febbraio di quello stesso anno.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

Viste le deduzioni presentate per il Servizio dei contributi

unificati nel giudizio relativo alla causa promossa da Berardi

Pasquale, depositate nella cancelleria di questa Corte il 14 aprile

1962, nessun altro essendosi costituito in tale giudizio, così come

nessuno si è costituito in tutti gli altri giudizi;

Ritenuto che le otto ordinanze indicate in epigrafe sono state

tutte notificate e comunicate nei giorni 28 e 22 novembre 1962, salvo

le ordinanze in causa Raguso ed in causa Berardi che risultano

notificate l'11 gennaio 1963;

Ritenuto che con le otto ordinanze, identiche nella motivazione e

nel dispositivo, sono state sollevate le seguenti questioni:

1) gli artt. 4 e 5 del R. D. n. 1949 del 1940 sarebbero in

contrasto con l'articolo unico del R. D. L. 28 novembre 1938, n. 2138,

e con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per avere andato

l'accertamento dell'impiego della mano d'opera a commissioni

provinciali;

2) il D. L. L. 2 aprile 1946, n. 142, sarebbe in contrasto con il

R. D. L. n. 2138 del 1938 e con l'art. 77 della Costituzione per avere

posto l'onere contributivo a carico totale del datore di lavoro;

3) le deleghe concesse al Governo con le leggi 22 novembre 1949, n.

861, e 14 aprile 1956, n. 307, per la determinazione dei contributi,

non sarebbero conformi al disposto dell'art. 76 della Costituzione, e

pertanto sarebbe anche illegittimo il decreto del Presidente della

Repubblica 13 maggio 1957, n. 853;

4) gli artt. 5 del R. D. n. 1949 del 1940 e 5 del D. L. 23 gennaio

1948, n. 59, concernenti la determinazione, accertamento ed imposizione

dei contributi, nonché il D. L. C. P. S. 13 maggio 1947, n. 493, e il

D. L. 23 gennaio 1948, n. 59, e successive leggi di proroga per quanto

concerne la riscossione dei contributi, sarebbero in contrasto con gli

artt. 2, 3, 38, 41, 42 e 44 della Costituzione, perché:

a) lederebbero "i principi dei diritti umani e della iniziativa

economica ed anche quelli sull'assistenza e previdenza", quali oneri

della collettività e non dei singoli o di categorie;

b) i contributi dovrebbero "gravare e diluirsi su tutta la

superficie coltivabile del Paese e non solo su alcune aziende, e non

essere accertati da commissioni prefettizie con sistemi preventivi ma

con il sistema dell'effettivo impiego di mano d'opera";

c) sussisterebbe disparità di trattamento circa la riscossione,

essendo permesso ad alcuni il versamento in conto corrente mentre gli

altri devono servirsi dell'Esattoria delle imposte con il carico degli

aggi;

d) ci sarebbe contrasto con l'art. 1920 del Cod. civile e con

l'art. 2 della Costituzione, in quanto i contributi si devono pagare

per persone determinate e non già per persone immaginarie;

5) le circolari del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

violerebbero il disposto dell'art. 1 delle disposizioni sulla legge in

generale e dell'art. 76 della Costituzione;

Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha

dichiarato: a) la illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5

del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 5 del D. L. 23 gennaio

1948, n. 59, nella parte in cui consente di lasciare sussistere il

sistema dell'accertamento presuntivo; b) non fondate le questioni

aventi per oggetto il D. L. L. 2 aprile 1946, n. 142, il D.L.C.P.S. 13

maggio 1947, n. 493, e l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, in

riferimento agli artt. 3 e 77 ed alla disposizione transitoria XV della

Costituzione; c) inammissibili, per la loro genericità, le questioni

riflettenti le leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n.

307, il D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75, il R.D. 24 settembre 1940, n.

1954, ed il D.P.R.13 maggio 1957, n. 853; ed inammissibili le questioni

concernenti il contrasto delle disposizioni predette con gli artt. 1

delle disposizioni sulla legge in generale e 1920 del Cod. civile,

nonché quelle aventi per oggetto le circolari ministeriali;

che nelle ordinanze in esame permane la stessa genericità delle

questioni rilevate con la citata sentenza che, per questo, le dichiarò

inammissibili e permane ugualmente la invocazione di un giudizio di

legittimità costituzionale sopra norme che non hanno forza di legge o

in riferimento a norme che non hanno carattere costituzionale, mentre

le sole questioni non genericamente prospettate si identificano

sostanzialmente con quelle già esaminate dalla Corte con la suindicata

sentenza, che in parte le accolse dichiarando l'inefficacia di alcune

norme ed in parte le respinse dichiarando non fondate le relative

questioni;

che nella specie nessuna nuova apprezzabile argomentazione viene

addotta, tale da determinare la possibilità di un riesame delle

questioni già risolute con la precedente decisione, che è stata

seguita da varie conformi ordinanze con le quali è stata dichiarata la

manifesta infondatezza delle stesse questioni;

che, per queste varie ragioni, anche le questioni prospettate con

le ordinanze in epigrafe debbono essere ugualmente dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale delle norme indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ