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Ordinanza 101/1963 ECLI:IT:COST:1963:101 Generato dall'IA

Ordinanza 101/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 101/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Salvatore contro l'elezione di Cocciolo Mercurio, iscritta al n. 41 del

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Ordinanza 101/1963 · Corte costituzionale: 41 del

Parole chiave

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legittimazione del comune eleggibilità ricorso sui diritti politici motivazione inadeguata delle censure costituzionali rielezione di pubblici dipendenti contenzioso elettorale
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 9, del

T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa l'8

ottobre 1961 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorso di Vecchio

Salvatore contro l'elezione di Cocciolo Mercurio, iscritta al n. 41 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 60 del 2 marzo 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Joppolo, nella predetta

deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, n. 9, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento

agli artt. 48 e 51 della Costituzione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del

1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 3, 24, 42 e 43 del

1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. citato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 48, 51 e 113 della Costituzione;

che, non essendo stati addotti nuovi o diversi motivi, le

precedenti decisioni vanno confermate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, n. 9, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,

sollevata con la deliberazione indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI-GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.