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Ordinanza 100/1963 ECLI:IT:COST:1963:100 Generato dall'IA

Ordinanza 100/1963 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 100/1963
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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maggio 1960, n. 570, promossi con deliberazioni emesse il 4 maggio 1962

Regesto Legislator

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Ordinanza 100/1963 · Corte costituzionale: maggio 1960, n. 570, promossi con deliberazioni emesse il 4 maggio 1962

Parole chiave

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legittimazione del comune contenzioso elettorale ricorso sui diritti politici autorità comunali elezioni locali impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R.16

maggio 1960, n. 570, promossi con deliberazioni emesse il 4 maggio 1962

dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorsi di Antonio Mario

Macchione, iscritte ai nn. 39 e 40 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo

1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con due deliberazioni del 4 maggio 1962 il Consiglio

comunale di Joppolo, su ricorsi di Antonio Mario Macchione, ha

proposto, in riferimento agli artt. 102 e 103 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16

maggio 1960, n. 570, relativo al così detto contenzioso elettorale dei

Consigli comunali;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 92 del 13 novembre

1962, a cui sono seguite la sentenza n. 6 del 1963 e le ordinanze n.

120 del 1962 e n. 23 del 1963, ha dichiarato non fondata tale

questione, in riferimento agli stessi artt. 102 e 103, oltreché

all'art. 104, della Costituzione;

che, non essendo stati addotti né sussistendo nuovi e diversi

motivi, le precedenti decisioni devono essere confermate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta

con le deliberazioni di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.