Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 98/1962 ECLI:IT:COST:1962:98 Generato dall'IA

Ordinanza 98/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 98/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 98/1962 · Corte costituzionale: del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

Generato dall'IA
libertà economica restizioni aventi un oggetto anticoncorrenziale difesa contro le pratiche commerciali illecite politica commerciale diritto industriale attività economiche
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 15,

19 e 20 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, modificato con legge 11

febbraio 1952, n. 69, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1961 dal Pretore di Novara nel

procedimento penale a carico di Barbaglia Natale, iscritta al n. 105

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;

2) ordinanza emessa l'8 novembre 1961 dal Pretore di Novara nel

procedimento penale a carico di Mutti Margherita, iscritta al n. 219

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che entrambe le ordinanze sono state regolarmente

notificate alle parti private e al Presidente del Consiglio dei

Ministri e inoltre sono state comunicate ai Presidenti del Senato e

della Camera dei Deputati;

che innanzi a questa Corte si è costituito, nel primo giudizio

Barbaglia Natale, mentre in entrambi i giudizi è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

che, con le due indicate ordinanze, è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale, in relazione alle disposizioni degli artt.

3 e 41 della Costituzione, delle norme sul vincolo e sull'ammasso del

risone contenute nel D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, modificato con

legge 11 febbraio 1952, n. 69, e, precisamente, con la prima ordinanza,

delle norme contenute negli artt. 1, 2, 15, 19 e 20, e, con la seconda

ordinanza, di quelle contenute negli artt. 1, 3 e 19;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 2, 3, 15, 19 e 20 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n.

439, ratificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69, è stata già decisa

da questa Corte, la quale, con la sentenza 8-14 febbraio 1962, n. 5,

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 e di tutte

le altre disposizioni dell'anzidetto decreto legislativo' così come

ratificate e modificate dalla ricordata legge, per la parte in cui si

riferiscono al vincolo e all'ammasso del risone;

che in simili casi, secondo la costante giurisprudenza, la

questione nuovamente sottoposta alla Corte è da dichiarare

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe e ordina

il rinvio degli atti al Pretore di Novara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.