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Ordinanza 97/1962 ECLI:IT:COST:1962:97 Generato dall'IA

Ordinanza 97/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 97/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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contro l'Ufficio del registro di Locri, iscritta al n. 178 del Registro

Regesto Legislator

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Ordinanza 97/1962 · Corte costituzionale: 178 del Registro

Parole chiave

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diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto di essere sentito carenza di legittimazione diritti di accesso privilegiati diritto di agire in giudizio
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo

comma, del R. D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella legge 21

giugno 1942, n. 840, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1961

dalla Commissione centrale delle imposte su ricorso di Bello Giuseppe

contro l'Ufficio del registro di Locri, iscritta al n. 178 del Registro

ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 287 del 18 novembre 1961.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che l'ordinanza è stata regolarmente notificata alla

parte privata, al Procuratore del registro di Locri e al Presidente del

Consiglio dei Ministri e inoltre è stata comunicata ai Presidenti del

Senato e della Camera dei Deputati;

che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;

che con la predetta ordinanza è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, dell'art. 4, terzo comma, del R. D.L. 5 marzo 1942, n.

186, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840;

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,

la quale, con la sentenza 22 giugno-7 luglio 1962, n. 75, ha dichiarato

la illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R.D.L. 5

marzo 1942, n. 186, convertito, con modificazioni, nella legge 21

giugno 1942, n. 840;

che in simili casi, secondo la costante giurisprudenza, la

questione nuovamente sottoposta alla Corte è da dichiarare

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina

il rinvio degli atti alla Commissione centrale delle imposte.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.