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Ordinanza 84/1962 ECLI:IT:COST:1962:84 Generato dall'IA

Ordinanza 84/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 84/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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aprile 1961 rimetteva a questa Corte gli atti del procedimento promosso

Regesto Legislator

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Ordinanza 84/1962 · Corte costituzionale: aprile 1961 rimetteva a questa Corte gli atti del procedimento promosso

Parole chiave

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mantenimento della previdenza divisione della previdenza soppressione della rendita deducibilità dei contributi di mantenimento diritti a pensione regime pensionistico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 21 del

D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 27

aprile 1961 dalla Corte di appello di Messina nel procedimento civile

vertente tra Villari Giuseppe e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 99 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.

Udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

udito l'avv. Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della

previdenza sociale;

Ritenuto che la Corte dia appello di Messina con ordinanza del 27

aprile 1961 rimetteva a questa Corte gli atti del procedimento promosso

da Villari Giuseppe contro l'I. N. P. S. per il giudizio di

legittimità costituzionale degli artt. 27 e 21 del D.P.R.26 aprile

1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n.

218, e in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione;

Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte, con

sentenza n. 28 del 23-27 maggio 1961, dichiarava la illegittimità

costituzionale dell'art. 27 del D.P.R.26 aprile 1957, n. 818, sul

riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la

invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione all'art. 37

della legge 4 aprile 1957, n. 218;

Considerato che occorre che la Corte riesamini la rilevanza della

proposta questione di costituzionalità, in relazione al giudizio di

merito precisando, altresì, i termini della controversia;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di

Messina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.