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Ordinanza 82/1962 ECLI:IT:COST:1962:82 Generato dall'IA

Ordinanza 82/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 82/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Considerato che questa Corte con sentenza n. 64 del 23 novembre 1961 ha

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Ordinanza 82/1962 · Corte costituzionale: 64 del 23 novembre 1961 ha

Parole chiave

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garanzia di un equo processo uguaglianza giuridica costituzionale censura costituzionale requisito costituzionale costituzionalità delle leggi principio accusatorio
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice

penale promossi con le sottoelencate ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 maggio 1961 dal Pretore di Saronno nel

procedimento penale a carico di Rovai Vanda Luisa e De Stefani Carlo,

iscritta al n. 137 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 22 luglio 1961 dal Pretore di Mesagne nel

procedimento penale a carico di Rubino Vincenza e Franco Paolino,

iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

3) ordinanza emessa il 29 settembre 1961 dal Tribunale di Brindisi

nel procedimento penale a carico di Mingolla Emanuela e Pagliara

Giuseppe, iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 30 dicembre 1961;

4) ordinanza emessa l'11 novembre 1961 dal Tribunale di Brindisi

nel procedimento penale a carico di Ignazio Marta e Valente Antonio,

iscritta al n. 222 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962.

Visti l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

nonché le deduzioni prodotte per Vanda Rovai, nel procedimento di cui

all'ordinanza n. 137 del 1961;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze

di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, in riferimento agli

artt. 3 e 29 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 64 del 23 novembre 1961 ha

dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità

costituzionale dell'art. 559 Cod. penale;

che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la

questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla

Corte;

che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente

decisione;

Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli

artt. 3 e 29 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze e

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI.