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Ordinanza 80/1962 ECLI:IT:COST:1962:80 Generato dall'IA

Ordinanza 80/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 80/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevò, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art.

Regesto Legislator

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articolo 21 della Costituzione; Ordinanza 80/1962 · Corte costituzionale: sollevò, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art.

Parole chiave

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reati contro la tranquillità pubblica principio di pubblicità pubblica intimidazione censura di violazione costituzionale agitazione politica limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 21 della Costituzione
ed in via assoluta, dall'articolo 21 della Costituzione;
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656 del

Codice penale, promosso, con ordinanza emessa fuori udienza l'8

novembre 1961, dal Pretore di Arezzo, nel procedimento penale a carico

di Grazi Renato, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1961 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20

gennaio 1962.

Ritenuto che Grazi Renato fu rinviato a giudizio, in seguito ad

opposizione a decreto penale di condanna, per rispondere del reato

previsto e punito dall'art. 656 del Codice penale, avendo fatto

affiggere in Lucignano (Arezzo), nel giugno 1960, un manifesto

contenente notizie considerate tendenziose ed atte a turbare l'ordine

pubblico;

che il Pretore, con la citata ordinanza dell'8 novembre 1961,

sollevò, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art.

656 del Codice penale, osservando a tal riguardo, che esso, in quanto

vieta, a tutela dell'ordine pubblico, "manifestazioni di pensiero false

o esagerate, perché obiettivamente non conformi a realtà" oppure

"tendenziose, e cioè conformi a realtà, ma pubblicate o diffuse a

scopo disfattista ed in guisa da destare pubblico allarme", si risolve

in un limite posto dal legislatore ordinario all'esplicazione del

diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, diritto che è

invece garantito all'individuo, senza limitazione di ordine funzionale

ed in via assoluta, dall'articolo 21 della Costituzione;

che, dopo la sospensione del giudizio principale, l'ordinanza venne

regolarmente notificata all'imputato, al Pubblico Ministero ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri, e, inoltre, comunicata ai

Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del 20 gennaio 1962, n. 18;

che la parte privata non si è costituita, mentre è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 2 dicembre

1961, nel quale chiede che sia dichiarata non fondata la sollevata

questione di legittimità costituzionale;

Considerato che, con sentenza dell'8-16 marzo 1962, n. 19, questa Corte

ha già esaminato la questione e l'ha dichiarata non fondata;

che non si ravvisa, né è stata dedotta, ragione alcuna la quale

non abbia formato già oggetto di esame nella predetta decisione o che

possa, comunque, indurre a discostarsene;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata con l'ordinanza sopra indicata, ed ordina il

rinvio degli atti al Pretore di Arezzo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI.