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Sentenza 76/1962 ECLI:IT:COST:1962:76 Generato dall'IA

Sentenza 76/1962 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 76/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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definitiva ne respingeva le domande, salvo il capo relativo al compenso

Regesto Legislator

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Sentenza 76/1962 · Corte costituzionale: definitiva ne respingeva le domande, salvo il capo relativo al compenso

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo

domenicale e settimanale, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio

1961 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bernabei

Giuseppe e Cassis Edoardo, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280

dell'11 novembre 1961.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli.

:

Con atto 18 maggio 1960, Giuseppe Bernabei, premesso di aver

lavorato come pastore alle dipendenze di Edoardo Cassis, conveniva

quest'ultimo davanti al Pretore di Roma, chiedendone la condanna al

pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e del compenso per

ferie non godute e per lavoro prestato nelle festività nazionali e

infrasettimanali e nelle domeniche.

Il Pretore, accertato che l'attore era stato addetto alla

pastorizia brada, alle dipendenze del convenuto, con sentenza non

definitiva ne respingeva le domande, salvo il capo relativo al compenso

del lavoro prestato nelle domeniche. Quanto a quest'ultimo, con

ordinanza 30 maggio 1961, adeguatamente motivata, sollevava d'ufficio

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,

n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, in relazione all'art. 36,

terzo comma, della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del

Consiglio, ai Presidenti delle Camere e alle parti. Non vi è stato

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, né costituzione

nell'interesse delle parti. Pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma

secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma primo,

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, la causa è stata trattata in camera di consiglio.

:

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità

costituzionale sollevata d'ufficio dal Pretore di Roma.

L'art. 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo

domenicale e settimanale, dopo aver affermato nel primo comma che ai

prestatori di lavoro subordinato è dovuto ogni settimana un riposo di

24 ore consecutive, enumera nel secondo comma una serie di categorie,

alle quali dichiara non applicabile la legge stessa. Tra esse è

compresa, al n. 6, la categoria del "personale addetto alla pastorizia

brada", la quale resta così esclusa dal diritto al riposo settimanale.

Tale esclusione è ribadita dall'art. 8 della legge medesima, nel

quale, mentre si stabilisce che per gli addetti ai lavori agricoli il

riposo settimanale sarà regolato dai contratti collettivi di lavoro,

si tien fermo "il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8", con la

conseguenza che alle categorie indicate nei detti numeri non si applica

né la legge n. 370, ne la regolamentazione collettiva del riposo

settimanale, alla quale, invece, si rinvia per le altre categorie di

lavoratori agricoli.

Va però considerato che, mentre, per altre categorie di lavoratori

subordinati, come quella degli addetti ai lavori di risicoltura, di cui

al ricordato n. 8 dell'art. 1 della legge n. 370, l'esclusione

dall'ambito di applicazione di quest'ultima si spiega con la

particolare disciplina dei relativi rapporti, comprendente norme

regolatrici del riposo settimanale, per il personale addetto alla

pastorizia brada chiaramente emerge la volontà della legge di

escluderlo del tutto dal diritto a quel riposo e da ogni disciplina,

legislativa o collettiva, di esso. Ma egualmente chiaro è il contrasto

con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione, il quale riconosce al

lavoratore un diritto soggettivo perfetto e irrinunciabile al riposo

settimanale, e costituzionalmente lo garantisce.

La conseguente dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1,

secondo comma, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non esclude

che, data la peculiarità del rapporto, il riposo settimanale degli

addetti alla pastorizia brada possa essere regolato, sempre in

conformità all'art. 36, ultimo comma, della Costituzione, in maniera

diversa dalla detta legge n. 370 del 1934.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, concernente il

riposo domenicale e settimanale, in riferimento all'art. 36, terzo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI.